Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio?

Ai sensi dell'art. 1935 c.c. le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state legalmente autorizzate.



Ai sensi dell’art. 1933 c.c. non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti.

Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l’esito di un giuoco o di una scommessa in cui non via sia stata alcuna frode.

La ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace.

La disciplina sancita dall’art. 1933 c.c. è estensibile a fattispecie come le dazioni di denaro, di fiches, promesse di mutuo e riconoscimenti di debito, qualora le stesse risultino funzionalmente collegate all’attuazione del gioco o della scommessa. (Cass. 02 aprile 2014 n. 7694).

  • L’assegno emesso a titolo di garanzia per debito di gioco può essere oggetto di azione in giudizio ad esempio da parte del Casinò che lo ha potuto incassare?

No, il Casinò che non ha potuto incassare l’assegno perché non coperto non avrà alcuna azione in giudizio per far valere il suo credito, in quanto la fattispecie rientra nel comma 1 dell’art. 1933 c.c. secondo il quale non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti (Cass. 19 settembre 2008 n. 23868).

Il mutuo successivo allo svolgimento del gioco, concesso dal terzo estraneo al giocatore perdente affinchè questi adempia il proprio debito nei confronti del vincitore, non è funzionalmente collegato al giuoco, sicchè il mutuante può ripetere la somma consegnata al mutuatario quand’anche fosse consapevole che la somma stessa era stata perduta nel corso di un giuoco d’azzardo vietato.

Infatti la sola consapevolezza nel mutuante che la somma data a mutuo sarà impiegata dal mutuatario per giocare o scommettere non è sufficiente ad estendere la disciplina dei debiti di giuoco ad un negozio tipico diverso: spetta pur sempre al mutuante l’azione per la restituzione di quanto dato a mutuo, qualora non sussista un suo interesse diretto alla partecipazione al giuoco del mutuatario.

  • Il contratto di swap ha natura di gioco?

Il contratto di domestic currency swap è l’accordo con cui due parti si obbligano reciprocamente a corrispondere, alla scadenza di un termine convenzionalmente stabilito, una somma di denaro in valuta nazionale di ammontare pari alla differenza tra il valore di una somma di valuta estera, al tempo della conclusione del contratto, e il valore della stessa somma, di valuta estera, alla scadenza predeterminata.

Il contratto c.d. di swap non ha natura di gioco o di scommessa, con conseguente inapplicabilità della disciplina per gli stessi prevista e ciò anche quando lo stesso rivesta finalità meramente speculativa o comunque prescinda dalla sussistenza di un collegamento tra l’operazione finanziaria ed un rapporto sottostante.

  • Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio?

Ai sensi dell’art. 1935 c.c. le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state legalmente autorizzate. Il biglietto di lotteria autorizzata non è riconducibile tra i titolo di credito ex art. 1992 c.c. e quindi non incorpora il diritto indicato in quanto non è dotato dei requisiti di letteralità e autonomia che connotano tali titoli. Il biglietto di lotteria autorizzata quindi, valendo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso lato, ex art. 2002 c.c., atto ad individuare l’avente diritto alla prestazione e quindi idoneo a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore e a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita. Il gestore di una lotteria è tenuto a corrispondere il premio al possessore di un biglietto che riporti la combinazione vincente ma non sia fornito del codice di validazione? No, il gestore non è tenuto a corrispondere il premio al possessore del tagliando apparentemente vincente, ma risponde nei suoi confronti a titolo inadempimento contrattuale e può pertanto essere tenuto al solo risarcimento dei danni pari al costo del biglietto stesso, salvi gli ulteriori danni che questi assumesse e provasse, come conseguenze dell’errore di stampa. (cfr. Cass. 16 febbraio 2010 n. 3588).

Infatti nel contratto di lotteria istantanea che ha natura contrattuale ed è riconducibile al contratto di lotteria disciplinato dall’art. 1935 c.c. la vincita non è subordinata all’evento futuro ed incerto della estrazione del numero del biglietto vincente ma si verifica quando il giocatore viene in possesso di un biglietto che non soltanto deve recare la combinazione vincente ma deve anche presentare un codice di validazione corrispondente ad uno dei codici segreti preindividuati e inseriti nelle liste depositate presso un notaio.

La giurisprudenza. L'art. 1935 c.c., secondo cui le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, quando siano state legalmente autorizzate, si riferisce espressamente ai rapporti del giocatore con la lotteria, cioè con l'ente che gestisce il gioco autorizzato, e nulla autorizza ad estendere la medesima disciplina ai molteplici e variegati accordi che possono ruotare intorno al giocatore ed ai suoi compari, ma che non vengano ad assumere alcuna evidenza esterna, né alcun rilievo, nei confronti dell'ente organizzatore del gioco.

Le leggi sul gioco del lotto dettano delle regole precise al fine di garantire la certezza del rapporto, l'individuazione del giocatore, l'entità minima e massima di ogni giocata e le proporzioni fra la giocata e la vincita, così modulando il gioco in vista delle finalità per cui è stato istituito, e contemporaneamente delimitando il rischio corso dal giocatore a quello chiaramente predeterminato.

Gli accordi privati che ruotano intorno al gioco, ancorché autorizzato, restano pertanto al di fuori di ogni regolamentazione, nell'ambito di quei rapporti sociali che la legge considera non meritevoli di tutela. In tema di gioco e scommesse, l'art. 1935 c.c. stabilisce che le lotterie autorizzate danno luogo ad azione in giudizio, riferendosi, però, soltanto ai rapporti tra il giocatore, o i giocatori, nel caso di giocata ad intestazione plurima, e l'ente che gestisce il gioco autorizzato.

Ne consegue che la disciplina posta dalla richiamata norma non può estendersi ai molteplici e variegati accordi meramente privati tra i giocatori, che — a differenza dal gioco autorizzato — restano al di fuori di ogni regolamentazione, siccome affidati a passioni ed influenze reciproche, nell'ambito di rapporti sociali che la legge non considera meritevoli di tutela, salvo che per i limitati effetti della soluti retentio. Pertanto, proprio per la evidenziata natura di detti rapporti, non può neppure operare per le scommesse private che ruotano intorno al gioco autorizzato l'istituto del collegamento negoziale, in guisa da attrarre, per siffatto tramite, le prime nell'ambito di disciplina del secondo, posto che la normativa applicabile al contratto collegato, sebbene suscettibile di essere influenzata dal contratto principale, deve comunque essere individuata con riguardo alla natura dello stesso contratto collegato ed agli interessi che esso intende perseguire (Cass. civ. n. 20622 del 07 ottobre 2011).

Anche prima dell'entrata in vigore del c.p.a., una volta abbandonata la tesi della pregiudizialità dell'azione di annullamento, il termine quinquennale di prescrizione dell'azione risarcitoria non poteva che farsi decorrere dalla data dell'illecito, ossia dall'adozione del provvedimento lesivo, e non già dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento del provvedimento lesivo.

Tale orientamento risulta pienamente condivisibile, alla luce della disciplina posta dall'art. 1935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, perché, se la proposizione dell'azione risarcitoria non è subordinata al positivo esperimento della domanda di annullamento (o quanto meno all'ottenimento di una pronuncia con cui il giudice accerta l'illegittimità del provvedimento impugnato), il diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere dal momento dell'adozione del provvedimento lesivo (TAR Roma 06 novembre 2012 n. 9052).

In tema di concorsi pronostici, la clausola limitativa della responsabilità dell'ente gestore e dei ricevitori autorizzati per la mancata trasmissione della matrice di giocata ai soli casi di dolo o colpa grave non altera i normali criteri di ripartizione dell'onere della prova di cui agli art. 1218 e 2697 c.c., con la conseguenza che il debitore ricevitore, il quale voglia andare esente da responsabilità, ha l'onere di provare che l'inadempimento o inesatto adempimento, sia dipeso da causa estranea al suo potere di controllo, ovvero che la sua attività o inattività concreti colpa lieve. Spetterà, invece, al creditore scommettitore la prova dell'inesecuzione della prestazione nonché del danno di cui chieda il risarcimento. (Cass. civ. 29 maggio 2013 n. 13434).

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