Anche i cani hanno diritto a scorazzare nei parchi.

Il Tar Brescia, al quale aveva proposto ricorso l’E.N.P.A. (Ente Nazionale per la Protezione degli Animali), sospende in via cautelare l’ordinanza dell’amministrazione comunale di S. che aveva vietato l’ingresso agli amici a 4 zampe nei parchi.



Il Tar Brescia, al quale aveva proposto ricorso l’E.N.P.A. (Ente Nazionale per la Protezione degli Animali), sospende in via cautelare l’ordinanza dell’amministrazione comunale di Sarnico che aveva vietato l’ingresso agli amici a 4 zampe nei parchi pubblici.

L’ordinanza del 17 novembre 2015, costituisce un importante punto a favore di chi, come l’E.N.P.A., è da sempre vicino ai problemi del modo animale e, seppur provvisoria in attesa della sentenza prevista per giugno 2016, permetterà a tutti i possessori del più fedele amico di scorazzare liberamente all’interno del parco.

La questione era sorta nel luglio 2015 quando il comune di Sarnico aveva emanato un’ordinanza che vietava l’ingresso nei parchi pubblici del paese ai cani, suscitando un certo clamore e l’immediata scelta dell’E.N.P.A. di ricorrere al TAR per chiedere l’annullamento di tale provvedimento.

Il 17 novembre 2015 i giudici amministrativi depositano l’ordinanza cautelare nella quale affermano che il comune non può vietare mediante proprio regolamento l’accesso dei cani nei parchi pubblici, in particolare modo laddove tali aree verdi risultino di una certa estensione oltre che facilmente controllabili per essere recintati.

Il TAR ritiene che un parco con le suddette caratteristiche possa tranquillamente permettere una convivenza tra il diritto dei bambini a giocare in un ambiente sano e sicuro, ed il diritto degli amici a 4 zampe di poter liberamente scorazzare in appositi spazi. In sostanza il comune avrebbe dovuto rendere i parchi fruibili in modo vario, ovvero creare apposite zone destinate propri ai cani per permettergli di essere anche lasciati liberi dai proprietari senza che ciò vada a recare danno e/o disturbo ai bambini e agli altri utenti dell’area pubblica.

Lo stesso TAR in conclusione della propria ordinanza ha evidenziato come il comune nella pianificazione urbanistica debba provvedere anche appositi spazi verdi destinato proprio al benessere degli animali c.d. d’affezione.

Dunque il TAR Lombardia – Brescia – in accoglimento della richiesta di sospensiva, ha decretato la sospensione della delibera comunale e fissato per giugno 2016 la decisione sul merito della vicenda.

LA MASSIMA

In tema di spazi pubblici destinati agli animali d’affezione, è compito dell’amministrazione comunale prevedere nella pianificazione urbanistica appositi spazi di verde destinati al benessere degli animali da compagnia. Qualora i parchi pubblici siano ampi e controllabili da recinzioni, il comune deve agevolare la convivenza tra il diritto dei bambini a giocare in un ambiente sano e sicuro, ed il diritto dei cani a poter liberamente scorazzare in appositi spazi. Tar Lombardia – Brescia ord. n. 2098 del 17 novembre 2015.

 

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