Commette reato l'infermiera che si impossessa di medicinali?

Integra il reato di peculato la condotta dell'infermiera in servizio presso un distretto sanitario ASL che si impossessa di specialità medicinali che possono essere consegnate solo ai medici. (Cass. pen. 23 giugno 2015).



Integra il reato di peculato la condotta dell'infermiera in servizio presso un distretto sanitario ASL che si impossessa di specialità medicinali che, ancorché campioni gratuiti, possono essere consegnate solo ai medici. (Cass. pen. 23 giugno 2015).

Ai sensi dell’art. 314 c.p. il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Il reato di peculato ha natura plurioffensiva, in quanto tutela non solo la legalità, efficienza, probità ed imparzialità dell’attività della pubblica amministrazione, ma altresì il patrimonio della stessa pubblica amministrazione o di terzi, oltre ai principi costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa.

Trattasi di reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l’agente inizia a comportarsi nei confronti della cosa o del denaro uti dominus.

L’infermiera è un incaricato di pubblico servizio ai sensi dell’art. 358 c.p.

Ai sensi dell’art. 358 c.p. agli effetti della legge penale sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

La Cassazione sin dalla sentenza n. 2996 del 26 marzo 1996 ha affermato il principio secondo il quale:

“deve riconoscersi la qualifica di incaricato di pubblico servizio ad infermieri ed operatori tecnici addetti all’assistenza con rapporto diretto e personale del malato” evidenziando che:

la circostanza che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Usl sia retta dalle norme del codice civile non vale a rendere privatistica la natura delle prestazioni dei suddetti soggetti le quali sono inserite nell’attività, certamente di natura pubblica, del servizio sanitario”.

Infatti il Servizio sanitario nazionale rientra nel paradigma del servizio pubblico delineato dall’art. 358 c.p.: esso persegue un interesse di natura pubblicistica, costituito dalla tutela della salute dei cittadini ed è regolato da norme di diritto pubblico, nonché da provvedimenti autoritativi di competenza delle autorità amministrative preposte al settore.

Il peculato e la qualifica pubblicistica del soggetto attivo.

  • Quali sono stati annoverati dalla giurisprudenza tra i soggetti attivi del reato di peculato ?

Dalla giurisprudenza sono stati annoverati soggetti attivi del reato di peculato:

  • l’ufficiale giudiziario che si appropri del 10%dei diritti pagati per i protesti a titolo di tassa di bollo;
  • il commissario liquidatore che si appropri di somme di denaro provenienti dall’attivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa;
  • il notaio incaricato della levata di protesti cambiari si appropria del denaro derivante dall’incasso degli effetti cambiari consegnatogli per tale scopo;
  • il cancelliere che si appropria delle somme affidategli dagli imputati per effettuare l’oblazione;
  • il custode che si appropri dei beni acquisiti all’attivo fallimentare affidatigli dal curatore nel redigere l’inventario;
  • il custode di cose sequestrate che se ne appropri;
  • il curatore che omettendo di consegnare cose del fallimento si appropria della res;
  • l’impiegato dell’A.c.i.;
  • il sanitario che esercita la sua attività alle dipendenze di un ente ospedaliero;
  • gli amministratori della R.A.I. sono incaricati di pubblico servizio: la R.A.I., persona giuridica di diritto privato, è una s.p.a. di interesse nazionale, concessionaria di un pubblico servizio, in quest’ultimo rientrano infatti non soltanto la gestione, l’esercizio degli impianti e l’attività di diffusione, ma anche l’attività diretta alla predisposizione dei programmi destinati alla trasmissione. (Cass. Sez. Un. n. 10 del 21 giugno 1989).
  • la guardia giurata che ad esempio si appropri di una somma affidatole, incaricata del trasporto di valori da parte di una banca (Cass. 5 marzo 1993);
  • il funzionario di fatto.

Per la sussistenza del delitto di peculato è necessario che il possesso di denaro o di altra cosa mobile deve necessariamente rientrare nel novero delle specifiche competenze connesse alla posizione gerarchica del pubblico ufficiale?

No, per la sussistenza del delitto non è necessaria una competenza funzionale ed una stretta aderenza tra l’ufficio o il servizio che il pubblico ufficiale disimpegna e la ragione del possesso del denaro o di altra cosa mobile, ma basta che l’esercizio della funzione o la prestazione del servizio abbiano dato occasione al possesso della cosa di cui il pubblico ufficiale si è appropriato.

E’ necessario che esso sia frutto anche di occasionale coincidenza con la funzione esercitata o con il servizio prestato.

Il possesso.

La nozione di possesso, con riferimento al reato di peculato, non è riferibile alla nozione civilistica di cui all’art. 1140 c.c., ma deve essere inteso in relazione ai principi del diritto penale: il termine “possesso” va inteso in senso ampio, comprendendo anche la detenzione semplice e la possibilità ad esempio di disporre della cosa custodita da altri.

Quindi essa deve essere intesa come comprensiva non solo della detenzione materiale della cosa ma anche dalla sua disposizione giuridica: il soggetto deve essere in grado di inserirsi nel maneggio o nella disponibilità di denaro e di conseguire quanto poi divenga oggetto di reato.

  • Ma cosa deve intendersi per disponibilità?

Il concetto di disponibilità si riferisce a quei poteri giuridici che consentono all’agente, che ad esempio sia privo del corpus del possesso, di esplicare sulla cosa quegli stessi comportamenti, uti dominus, che vengono a sostanziare la condotta di appropriazione, elemento materiale del delitto di cui all’art. 314 c.p.

Il possesso può essere immediato o mediato, a seconda che vi sia disposizione materiale della cosa oppure facoltà di disposizione della cosa mediante ordini, mandati, ecc….: il possesso infatti può far capo congiuntamente e contemporaneamente a più di un pubblico ufficiale qualora le norme interne dell’ente pubblico prevedano che l’atto dispositivo sia posto in essere con il concorso di più di un organo dell’ente stesso o sia di competenza di un organo collegiale.

  • Si tratta in tale eventualità di peculato o di truffa in danno della p.a.?

La giurisprudenza ha sancito, già con sentenza n. 8662 del 20 ottobre 1979, che se uno solo dei compossessori mediati del denaro pubblico compie illecitamente la parte di sua competenza dell’atto dispositivo, conseguendo l’effettiva disponibilità del denaro,

vuoi attraverso i concorrenti atti di disposizione degli altri compossessori, vuoi per effetto della omissione di ogni controllo da parte dei compossessori medesimi, senza averli ingannati o indotti in errore, sussiste il reato di peculato e non quello di truffa in danno della pubblica amministrazione”.

Per quanto concerne l’oggetto materiale del reato la giurisprudenza ha evidenziato che non integra il reato di peculato la condotta del pubblico ufficiale il quale utilizzi beni appartenenti alla P.A. privi in sé di rilevanza economica e quindi inidonea a costruire l’oggetto materiale dell’appropriazione.

Una cosa è quindi suscettiva di peculato sia quando abbia un suo valore economico intrinseco sia per qualsiasi utilità che la medesima possa acquistare o riacquistare per il fatto dell’agente o di altri.

Il c.d. peculato d’uso.

Il peculato d’uso , sancito dal comma 2 dell’art. 314 c.p., costituisce una figura autonoma rispetto al peculato di cui al comma 1 dell’art. 314 c.p. e non costituisce un’attenuante del delitto di peculato.

Per la configurazione del peculato d’uso è necessario che la durata dell’appropriazione non superi il tempo di utilizzazione della cosa sottratta, così da comportare una sottrazione della stessa alla sua destinazione istituzionale tale da non compromettere seriamente la funzionalità della P.A. L’uso momentaneo è ravvisabile quando questo sia immediato e di breve durata.

 

DOMANDE E RISPOSTE

  • Qual è la distinzione tra peculato e truffa?

La distinzione tra peculato e truffa attiene al modo in cui il pubblico ufficiale è venuto in possesso della cosa di cui si è appropriato: vi è peculato tutte le volte che il pubblico ufficiale si appropria di denaro o cose mobili della pubblica amministrazione di cui abbi il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, mentre vi è truffa qualora il pubblico ufficiale non avendo tale possesso si sia procurato fraudolentemente con artifici o raggiri la disponibilità dei beni oggetto della sua illecita condotta.

La giurisprudenza ha costantemente ribadito che la distinzione tra peculato e truffa non va ravvisata nella precedenza cronologica dell’appropriazione rispetto al falso o viceversa ma nel modo ad esempio in cui il funzionario infedele viene in possesso del denaro del quale si appropria, senza che assuma rilievo la precedenza cronologica o la contestualità della frode.

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