Lasciare il proprio cane senza alcun tipo di cura: è maltrattamento o abbandono?

Il proprietario che mantiene il proprio cane in completo stato di abbandono...commette il reato di abbandono di animali?



 Nella sentenza del Tribunale di Trento del 9 maggio 2015 n. 375, l’imputato chiamato a rispondere del reato ex art. 544 ter c.p. per aver sottoposto ad inutili sevizie il cane di sua proprietà mantenendolo, anche in stagione invernale in luogo aperto infestato da escrementi e privo di cuccia e quindi esposto alle intemperie.

Le numerose testimonianze acquisite nel corso del dibattimento confermavano in modo univoco che il cane in questione veniva tenute dall’imputato in condizioni pessime, ovvero in luogo completamente aperto e quindi esposto ad acqua, neve e freddo, nonché privo di cibo e di acqua, con la sola presenza di ristagni di acqua piovana, ed infine era tenuto legato con una catena di circa 2-3 metri di lunghezza.

Anche l’AIPA (Organizzazione Italiana Protezione Animali) costituitasi parte civile nel processo, intervenuta attraverso alcuni propri componenti a seguito di varie segnalazioni del vicinato, confermava il cattivo stato di detenzione del povero cagnolino.

La decisione del Tribunale.

Il Tribunale ha ritenuto provato che il cane dell'imputato era tenuto con modalità tali da arrecare allo stesso gravi sofferenze, incompatibili con la sua natura, avuto riguardo al patrimonio di comune esperienza e conoscenza ed anche alle acquisizioni delle scienze naturali.

Poco rilevanza ha, secondo il Tribunale, che il veterinario intervenuto non abbia rilevato nell'animale patologie o segni di sofferenza, poiché come affermato dalla Suprema Corte per la quale “quando le condizioni in cui vengono custoditi gli animali risultino tali da provocare negli stessi uno stato di grave sofferenza, non assume efficacia esimente il fatto che in conseguenza di tali condizioni di custodia l'animale non abbia subito vere e proprie lesioni dell'integrità fisica"

Per il Tribunale di merito, però, il reato in questione non può essere inquadrato nell’art. 544 ter c.p., ovvero nel maltrattamento di animali, ma alla ipotesi prevista dall'art. 727 c.p. (abbandono di animali), ciò in quanto nel corso dell’istruttoria è emerso le condotte dell'imputato configuravano una colpevole trascuratezza nei confronti del cane piuttosto che una dolosa volontà di cagionare allo stesso lesioni o di sottoporlo alle altre condizioni previste dall'art. 544 ter c.p.

L’imputato veniva quindi condannato alla la pena di euro 2.500,00 di ammenda e veniva riconosciuto il diritto dell'OIPA, costituitasi parte civile, al risarcimento del danno equitativamente quantificato in euro 2.500,00.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 - 535 c.p.p., Dichiara l'imputato colpevole del reato previsto dall'art. 727 c.p., così diversamente qualificato il fatto e lo condanna alla pena di Euro 2.500,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Condanna l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita che liquida in Euro 2.500,00, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e patrocinio che liquida in Euro 2.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

 

LA MASSIMA

Qualora il proprietario di un animale ponga in essere condotte di trascuratezza nei confronti dello stesso, risponde del reato di abbandono di animali ex art. 727 c.p. e non di maltrattamento, configurando quest’ultimo una dolosa volontà di cagionare allo stesso lesioni o di sottoporlo alle altre condizioni previste dall'art. 544 ter c.p. Trib. Trento n. 375 del 9 maggio 2015Conformi: Cass. Pen. n. 2774/2005 

Fai una domanda