
Art. 1262 Codice Civile. Documenti probatori del credito.
1262. Documenti probatori del credito.
Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso [art. 1477 c.c.].
Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica [art. 2703 c.c.] dei documenti.
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