Art. 1350 Codice Civile. Atti che devono farsi per iscritto.

1350. Atti che devono farsi per iscritto.

Devono farsi per atto pubblico [art. 2699 c.c.] o per scrittura privata [art. 2702 c.c.], sotto pena di nullità [artt. 812, 1351, 1392, 1403, 1418, 2725 c.c.]:

1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili [artt. 1470, 1537, 2643, n. 1 c.c.];

2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto [art. 978 c.c.] su beni immobili, il diritto di superficie [art. 952 c.c.], il diritto del concedente [art. 960 c.c.] e dell'enfiteuta [artt. 957, 959, 2643, n. 2 c.c.];

3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti [artt. 1100, 2643, n. 2 e n. 3 c.c.];

4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali [artt. 1027, 1051, 1058, 1068 c.c.], il diritto di uso [art. 1021 c.c.] su beni immobili e il diritto di abitazione [artt. 1022, 2643, n. 4 c.c.];

5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti [artt. 1070, 2643, n. 5 c.c.];

6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico [artt. 971, 2643, n. 7 c.c.];

7) i contratti di anticresi [artt. 1960, 2643, n. 12 c.c.];

8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni [artt. 1108, 1571, 1572, 1573, 1607, 2643, n. 8 c.c.];

9) i contratti di società [artt. 2247, 2251 c.c.] o di associazione [art. 2549 c.c.] con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato [art. 2643, n. 10 c.c.];

10) gli atti che costituiscono rendite perpetue [art. 1862 c.c.] o vitalizie [art. 1872 c.c.], salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato [artt. 1871, 2643, nn. 1 e 11 c.c.];

11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari [artt. 713, 1111, 1113, 1116, 2646 c.c.];

12) le transazioni [art. 1965 c.c.] che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti [art. 2643, n. 13 c.c.];

13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge [artt. 14, 47, 162, 484, 519, 601, 782, 1392, 1403, 1503, 1543, 1888, 1928, 1978 c.c.] [artt. 2125, 2328, 2464, 2475, 2504, 2603, 2607, 2787, 2800, 2806, 2821, 2879, 2882 c.c.] [artt. 807, 808; c.n. 237, 249, 328, 565, 852, 857, 1027 c.p.c.].