Art. 1362 Codice Civile. Intenzione dei contraenti.
1362. Intenzione dei contraenti.
Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole [art. 1366 c.c.] (1).
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto [artt. 1326, 1371 c.c.].
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(1) Vedi anche l'art. 12 disp. gen. per l'interpretazione delle leggi.