Art. 147 Codice Civile. Doveri verso i figli.

147. Doveri verso i figli (1).

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire educare ed assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315 bis.

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(1) Articolo così sostituito dall’art. 3, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo precedente, già sostituito  dall'art. 29, L. 19 maggio 1975, n. 151, disponeva: «Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, delle inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli». Tale modifica entra in vigore dal 7 febbraio 2014. La Corte cost. ha dichiarato non fondata la questione di legittimità degli artt. 261, 147 e 148, 2643, numero 8, 2652, 2653 e 2657 del codice civile, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost. (sent. 12-21 ottobre 2005, n. 394).