Art. 1915 Codice Civile. Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.

1915. Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso [c.c. 1913] o del salvataggio [c.c. 1914] perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.