Art. 2512 Codice Civile. Cooperativa a mutualitą  prevalente.

2512. Cooperativa a mutualità prevalente.

Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;

2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;

3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci (1) (2).

-----------------------

(1) Il Titolo VI del Libro V, comprendente gli articoli da 2511 a 2548, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 8, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo VI. Vedi, anche, l'art. 19-ter, D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306.

(2) Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 8, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 108 e i commi 25 e 26 dell'art. 82, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, con L. 6 agosto 2008, n. 133.