Art. 2598 Codice Civile. Atti di concorrenza sleale.

2598. Atti di concorrenza sleale.

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi [c.c. 2563, 2568, 2569] e dei diritti di brevetto [c.c. 2584, 2592, 2593] (1), compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione [c.c. 2564] con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente (2);

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda [c.c. 1175, 2599, 2600] (3).

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(1) Vedi: il R.D.L. 10 gennaio 1926, n. 169, di esecuzione di due atti internazionali stipulati a L'Aja il 6 novembre 1925 tra l'Italia ed altri Stati, relativi alla protezione della proprietà industriale; il R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 recante disposizioni in materia di brevetti per invenzioni industriali e gli artt. 101 e 102, L. 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 2-16 aprile 1982, n. 74 (Gazz. Uff. 21 aprile 1982, n. 109), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente numero, in riferimento all'art. 21, comma primo, Cost.

(3) Vedi il D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74 di attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole nonché l'art. 42, L. 10 giugno 1978, n. 295 e la L. 22 ottobre 1986, n. 742 sull'esercizio delle assicurazioni private.