Art. 2635 ter codice civile. Pene accessorie.

2635-ter. Pene accessorie (1).

La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni  caso  l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.

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(1) Art. inserito dall'art. 5, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38.