Art. 433 Codice Civile. Persone obbligate.

433. Persone obbligate (1).

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

1) il coniuge [129-bis, 1563];

2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi (2);

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti (3);

4) i generi e le nuore;

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali [439].

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 168, L. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Numero sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154; tale modifica entra in vigore dal 7 febbraio 2014. Il testo precedente disponeva: «2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali».

(3) Numero sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154; tale modifica entra in vigore dal 7 febbraio 2014. Il testo precedente disponeva: «3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti».