Art. 436 Codice Civile. Obbligo tra adottante e adottato.

436. Obbligo tra adottante e adottato (1).

L'adottante [291] deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori di lui [433 n. 3].

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 170, L. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) L’art. 65, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha eliminato le parole «legittimi o naturali»; tale modifica entra in vigore dal 7 febbraio 2014.