Art. 17 Codice del Consumo. Sanzioni.

Art. 17. Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di settore per la violazione dell'articolo 15, comma 5, chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica secondo quanto previsto dalla presente sezione è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste (1) .

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[1] Così corretto con Comunicato 3 gennaio 2006. E da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 6 del D.L. 14 gennaio 2023, n.5, convertito con modificazioni dalla Legge 10 marzo 2023, n. 23.