Art. 2 Codice del Consumo. Diritti dei consumatori.

Art. 2. Diritti dei consumatori

1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.

2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

a) alla tutela della salute;

b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;

c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;

c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà (1);

d) all'educazione al consumo;

e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;

f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;

g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

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(1) Lettera introdotta dall'art. 2, D.Lgs. 23 ottobre 2007 n. 221.

  • DOMANDE E RISPOSTE

La condotta della banca che continua ad applicare la clausola anatocistica per gli interessi passivi è conforme all'art. 2 lett. e del d.lgs. 206/2005?

No. Non è conforme al principio di correttezza nei rapporti contrattuali con i consumatori, ex art. 2 lett. e) d.lg. 206/05, la condotta della banca che, nonostante la modifica normativa dell'art. 120 TUB attuato con l'art. 1, comma 629, l.147/13 (che ha reintrodotto il divieto di anatocismo in materia bancaria), continua ad applicare la clausola anatocistica per gli interessi passivi secondo le modalità indicate dalla delibera del CICR del 2000 anche dopo l'1 gennaio 2014, data di entrata in vigore della nuova disciplina di legge. Trib. Milano 29 luglio 2015

In tema di anatocismo, nei contratti bancari, il mantenimento della clausola che prevede la produzione di interessi anatocistici sui debiti del cliente è un comportamento contrario ai principi di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali di cui alla lett. 2) dell'art. 2 del codice del consumo. Trib. Cuneo, 19 giugno 2015

La disciplina sul foro del consumatore è applicabile anche ai contratti di video lotteria?

La disciplina relativa al foro del consumatore - esclusivo e speciale, e, come tale, prevalente rispetto ai fori individuati alla stregua degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. - è applicabile anche ai contratti di video lotteria, configurandosi le attività dei concessionari che consentono agli utilizzatori di parteciparvi, dietro corrispettivo, come prestazione di servizi ex art. 49 del Trattato Ce. L'applicabilità della suddetta disciplina, peraltro, è da ritenersi preclusa solo qualora ricorra il presupposto oggettivo della trattativa ex art. 34, comma 4, del d.lg. 6 settembre 2005, n. 206, sempre che concretamente caratterizzata dai requisiti della individualità, serietà ed effettività. Cass., 8 luglio 2015, n. 14287

Le associazioni di consumatori sono legittimate ad intervenire autonomamente nel procedimento penale come persona offesa?


Sì. Le associazioni di consumatori di rilevanza nazionale ex art. 137 del d.lg. n. 206 del 2005 sono legittimate ad intervenire autonomamente nel procedimento penale in qualità di persona offesa, ex art. 90 c.p.p., e non già quale ente solo equiparato all'offeso ai sensi dell'art. 91 c.p.p., in relazione agli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti riguardanti le materie disciplinate dal medesimo d.lg., poiché questi interessi hanno natura autonoma e distinta rispetto alla somma degli interessi imputabili ai singoli soci. Cass. pen. 13 novembre 2014 n. 51080

La legittimazione a ricorrere delle associazioni dei consumatori e degli utenti in possesso di regolare iscrizione nell'apposito elenco ministeriale, legittimamente correlata ai diritti fondamentali che l'art. 2 comma 2, d.lg. 6 settembre 2005 n. 206 (cd. codice dei consumatori) riconosce in favore dei consumatori e degli utenti medesimi, per quanto ampia non può tuttavia estendersi sino a ricomprendere qualsiasi attività di tipo pubblicistico che si rifletta economicamente, in modo diretto o indiretto, sui cittadini, dovendo al contrario essere commisurata a quegli atti che siano idonei a interferire con specificità e immediatezza sulla posizione dei consumatori e degli utenti. La legittimazione sussiste, dunque, ove i provvedimenti che si impugnano abbiano effettivamente leso "un interesse collettivo dei consumatori e degli utenti", la cui tutela viene assunta dalla relativa associazione. E uno degli indici (da verificare caso per caso) che denunciano la presenza di un "interesse collettivo" è sicuramente dato dal fatto che un tale interesse deve essere in grado di soddisfare, una volta realizzato, l'intera categoria a motivo della sua omogeneità ed indivisibilità. TAR Roma 3 giugno 2010 n. 15013

La lesione dell'informazione riguardo ai diritti dei viaggiatori in caso di overbooking e di negato imbarco discende in modo diretto dall'art. 2 del Codice del Consumo?

A prescindere dalla circostanza che il regolamento CE n. 261 del 2004 preveda solo un dovere di informazione in ambito aeroportuale, in ordine ai diritti dei viaggiatori in caso di overbooking e conseguente negato imbarco, cancellazione del volo, ritardo superiore a due ore, rientra nei doveri di diligenza professionale anche una adeguata ed esaustiva informazione preventiva, in considerazione della particolare tipologia del servizio reso. Tanto discende in via immediata e diretta dal Codice del Consumo (art. 2 comma 2, lett. c, e art. 5 comma 3). Ne deriva che la incompleta informazione preventiva in ordine ai diritti del viaggiatore in tali evenienze, sul sito web, è stata legittimamente configurata come pratica commerciale scorretta, alla luce dei doveri professionali di corretta e completa informazione, derivanti dal Codice del Consumo, e a prescindere dai doveri specifici del vettore aereo derivanti dal citato regolamento comunitario. Infatti, anche l'esatta conoscenza dei diritti del trasportato nelle evenienze patologiche è elemento importante per la determinazione all'acquisto del biglietto. Cons. St. 30 giugno 2011 n. 3897

Quali sono i rapporti tra il diritto dei consumatori all'erogazione di servizi pubblici essenziali e l'art. 2 del Codice del Consumo?

L'art. 2, da leggersi in combinato disposto con l'art. 139, del codice del consumo disciplina i settori nei quali l'ordinamento consente la tutela superindividuale di interessi collettivi, prevedendo - alla lett. g) del comma 2 - la difesa del diritto dei consumatori all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, diritto ribadito ed assicurato anche dalla disciplina normativa contenuta nell'art. 101 del codice, il quale obbliga le pubbliche amministrazioni a prevedere standard di qualità predeterminati e adeguatamente resi pubblici, anche mediante l'adozione di apposite carte dei servizi. Pur volendosi dare ai principi e alle norme introdotte nel corso degli anni a tutela degli utenti e dei consumatori un'interpretazione estensiva, specie per quanto concerne la legittimazione ad agire in giudizio, non si può prescindere dall'accertamento di una lesione, reale o potenziale, degli interessi di cui sono titolari le predette categorie in quanto tali, e per la cui tutela possono quindi agire in giudizio le associazioni che raggruppano utenti e consumatori. TAR Roma 3 giugno 2010 n. 15013