Codice del Processo Amministrativo - Titolo I - Principi e organi della giurisdizione amministrativa (artt. 1-21)
Art. 9 Codice del Processo Amministrativo. Difetto di giurisdizione.
Articolo 9. Difetto di giurisdizione
1. Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.