Art. 9 Codice del Processo Amministrativo. Difetto di giurisdizione.

Articolo 9. Difetto di giurisdizione

1. Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.