Art. 20 Codice della Privacy. Principi applicabili al trattamento di dati sensibili.

Art. 20 Principi applicabili al trattamento di dati sensibili

[1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo(1)

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2 (1).

4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente (2).] (3)

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(1) Per il regolamento di attuazione di cui al presente comma vedi il D.M. 23 giugno 2004, n. 225, il D.M. 13 aprile 2006, n. 203, il Provvedimento 16 dicembre 2005, la Deliberazione 29 dicembre 2005, n. 26 , il Comunicato 19 aprile 2006 , il Comunicato 24 luglio 2006, il D.M. 21 giugno 2006, n. 244, il D.M. 12 dicembre 2006 n. 306, il provvedimento 2 gennaio 2007 , il D.P.C.M. 30 novembre 2006 n. 312 , il D.M. 9 febbraio 2007, n. 21 , il D.M. 28 febbraio 2007, n. 54 , il Provvedimento 28 febbraio 2007 , il Provvedimento 12 aprile 2007 , il D.M. 7 marzo 2007, n. 58, il D.M. 12 marzo 2007, n. 59 , il D.M. 16 maggio 2007 n.100 , il D.M. 22 maggio 2007, il D.M. 3 agosto 2007, n.168 e il D.M. 29 novembre 2007 n.255. Vedi, inoltre, il Provvedimento 6 novembre 2015.

(2) Per l'attuazione delle norme di cui al presente articolo, vedi il Provvedimento 30 aprile 2008. Per il regolamento di attuazione del presente articolo vedi il Regolamento 1° aprile 2009.

(3) Articolo abrogato dall'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.