Art. 14 Codice della Strada. Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade.

ARTICOLO 14. Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade.

1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

  a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;

  b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;

  c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:

  a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;

  b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni (1).

2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza (2).

3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.

4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.

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(1) Lettera modificata dall'art. 10, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, con effetto dal 1 ottobre 1993.

(2) Comma aggiunto dall'art. 10, L. 19 ottobre 1998, n. 366.