Art. 20 Codice della Strada. Occupazione della sede stradale.

Art. 20 - Occupazione della sede stradale (1) (2) (3)

1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione. (4)

2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. (5)

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (6) a euro 695 (6).

5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

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(1) Vedi art. 29 reg. cod. strada.

(2) A norma dell’art. 234, comma 1, di questo codice, così come modificato dal D. L. 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, nella L. 4 dicembre 1996, n. 611, gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di questo articolo, devono avvenire entro il 31 dicembre 1998. Fino a tale data sono consentite le occupazioni, le installazioni e gli accessi attualmente esistenti.

(3) Si veda il D. L.vo 22 gennaio 1948, n. 66, recante norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione.

(4) Le parole da: “ovvero,…” sino alla fine del periodo sono state aggiunte dalla L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(5) L’ultimo periodo di questo comma è stato così sostituito dalla L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(6) Importo aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.