Art. 28 Codice della Strada. Obblighi dei concessionari di determinati servizi.

ARTICOLO 28. Obblighi dei concessionari di determinati servizi.

1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o alla regione competente. Nel regolamento sono indicate le modalità di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga (1) (2).

2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni (3).

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(1) Comma sostituito dall'art. 16, c. 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, con effetto dal 1 ottobre 1993.

(2) La denominazione del Ministero è così modificata ai sensi dell'art. 17, D.lgs 15 gennaio 2002, n. 9.

(3) Comma sostituito dall'art. 16, c. 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, con effetto dal 1 ottobre 1993.