Art. 34 bis Codice della Strada. Decoro delle strade.

ARTICOLO 34 bis. Decoro delle strade (1).

[1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000.]

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(1) Articolo introdotto dall'art. 3, c. 14, L. 15 luglio 2009, n. 94 e poi abrogato dall'art. 5, c. 6, L. 29 luglio 2010, n. 120.