Art. 8 Codice della Strada. Circolazione nelle piccole isole.

Art. 8 - Circolazione nelle piccole isole

1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 km e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti.

2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 430 a Euro 1.731 (2).

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(1) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360. A norma dell'articolo 17 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 la denominazione del Ministero è così modificata.

(2) Sanzione aggiornata dal D.M. 4 gennaio 1995, dal D.M. 20 dicembre 1996, dal D.M. 22 dicembre 1998, dal D.M. 29 dicembre 2000, dal D.M. 24 dicembre 2002, dal D.M. 22 dicembre 2004, dal D.M. 29 dicembre 2006, dal D.M. 17 dicembre 2008, dal D.M. 22 dicembre 2010, dal D.M. 19 dicembre 2012; dal D.M. 16 dicembre 2014, dal D.M. 20 dicembre 2016  e dal D.M. 27 dicembre 2018dal D.M. 31 dicembre 2020, come previsto dall' articolo 195 del presente decreto.