Art. 12 Codice deontologico forense. Dovere di diligenza.
ARTICOLO 12 Dovere di diligenza
L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale.
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ARTICOLO 12 Dovere di diligenza
L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale.