Art. 8 Codice deontologico forense. Responsabilitą disciplinare della societą.

ARTICOLO 8 Responsabilità disciplinare della società

1. Alla società tra avvocati si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente codice.

2. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio quando la violazione deontologica commessa da quest'ultimo è ricollegabile a direttive impartite dalla società.