Art. 156 Codice di Procedura Civile. Rilevanza della nullità .

156. Rilevanza della nullità

Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.

Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo [c.p.c. 121].

La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.