Art. 156 Codice di Procedura Civile. Rilevanza della nullità .
156. Rilevanza della nullità
Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.
Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo [c.p.c. 121].
La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.