Art. 253 Codice di Procedura Civile. Interrogazioni e risposte.

253. Interrogazioni e risposte.

Il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Può altresì rivolgergli, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi [c.p.c. 257; disp. att. c.p.c. 107].

È vietato alle parti e al pubblico ministero di interrogare direttamente i testimoni.

Alle risposte dei testimoni si applica la disposizione dell'articolo 231 [c.p.c. 256] (1).

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(1) Per quanto riguarda la misura delle indennità dovuta ai testimoni, vedi il R.D. 3 maggio 1923, n. 1043.