Art. 291 Codice di Procedura Civile. Contumacia del convenuto.

291. Contumacia del convenuto.

Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione [c.p.c. 160, 307] fissa all'attore un termine perentorio [c.p.c. 153] per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza (1).

Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma.

Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo (2).

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(1) Sull’estensione dell’applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi il comma 24 dell’art. 46, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 27, L. 14 luglio 1950, n. 581. La Corte costituzionale, con sentenza 5-12 marzo 1975, n. 60 (Gazz. Uff. 20 marzo 1975, n. 77), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 291 c.p.c., in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 Cost.

DOMANDE E RISPOSTE

  • Ricorso per correzione di errore materiale.

Il difensore è legittimato a proporre ricorso per correzione di errore materiale avverso l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese se nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta in tal senso, fermo restando che la notificazione del ricorso alle altre parti del giudizio costituisce requisito indispensabile, a pena di inammissibilità, per l'esame dell'istanza di correzione. (Cass. civ. n. 6813 del 02 aprile 2015).

  • Omessa o inesistente notifica: nel rito del lavoro è ammessa la concessione di un nuovo termine?

Nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica. (Cass. civ. sez. lav. 27 gennaio 2015 n. 1483)

La rinnovazione della notifica dell'impugnazione che non avvenga nei confronti della parte personalmente, bensì presso il difensore costituito nel precedente grado di giudizio, nonostante sia già decorso, al momento dell'ordinanza che la dispone, l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, è nulla per violazione dell'art. 330, terzo comma, cod. proc. civ. con conseguente inammissibilità dell'impugnazione, salvo che, prima che questa sia dichiarata, la parte onerata provveda ad altra valida notifica, nel termine perentorio già concesso. (Cass. sez. lav. n. 857 del 20 gennaio 2015).

  • Ricorso per cassazione nei confronti della P.A.: notifica presso l’Avvocatura distrettuale o presso l’Avvocatura generale dello Stato?

In materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. è nulla la notifica effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, sicché ne è ammissibile la rinnovazione presso quest'ultima, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo. (Cass. Sez. Un. n. 608 del 15 gennaio 2015).

Qualora la notificazione del ricorso per cassazione proposto nei confronti della p.a. sia affetta da nullità perché effettuata presso l'Avvocatura distrettuale, anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, ove non sia seguita la spontanea notifica di controricorso da parte dell'intimata malamente raggiunta dalla notifica del ricorso, deve ordinarsi la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; rinnovazione che, se eseguita, ha l'effetto di sanare tale nullità “ex tunc” impedendo la decadenza dall'impugnazione, restando in tal caso abilitata l'intimata a depositare il proprio controricorso anche al di là dei termini a tal fine previsti per il caso di rituale notificazione del ricorso.  (Cass. civ. n. 27264 del 22 dicembre 2014).

  • Incompetenza per materia: deve essere eccepita o rilavata non oltre la prima udienza di trattazione.

L'incompetenza per materia, da qualunque causa dipenda ed al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ., dev'essere eccepita o rilevata, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 38, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla modifica operata dall'art. 45 della legge 18 giugno 2009 n. 69), non oltre la prima udienza di trattazione; ne consegue che, qualora il convenuto sia rimasto contumace in primo grado, senza che l'incompetenza sia stata perciò eccepita né rilevata dal giudice, e nessuna censura sia stata proposta avverso la declaratoria di contumacia, la questione di competenza rimane preclusa in sede di gravame. (Cass. n. 26424 del 16 dicembre 2014).

 

  • Litisconsorzio necessario, integrazione del contraddittorio e rimessione in termini.

Nei giudizi a litisconsorzio necessario, qualora la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, benché effettuata nel termine perentorio concesso dal giudice, non si sia perfezionata per incompleta trascrizione dell'indirizzo del destinatario, non trova applicazione l'istituto della rimessione in termini, di cui all'art. 184 bis cod. proc. civ., "ratione temporis" vigente, la cui applicabilità presuppone che la parte sia incorsa in una decadenza, ma va fissato, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., un termine perentorio per la rinnovazione della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, trattandosi di vizio assimilabile alla violazione delle norme che disciplinano il procedimento di notificazione. (Cass. 28 novembre 2014 n. 25307).

In tema di integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 102 c.p.c., qualora l'integrazione, effettuata nel rispetto del termine perentorio concesso dal giudice, non si sia perfezionata per incompleta trascrizione dell'indirizzo del destinatario non viene in rilievo l'art. 184 bis c.p.c. (poi art. 153 c.p.c.) - il quale presuppone l'essere la parte incorsa nella decadenza e, quindi, il non aver posto in essere l'atto di integrazione o l'aver effettuato un atto di integrazione qualificato come inesistente - ma è applicabile l'art. 291 c.p.c., trattandosi di un vizio assimilabile alla violazione delle norme che disciplinano il procedimento di notificazione, con conseguente fissazione di un termine perentorio per rinnovare l'integrazione del contraddittorio.

  • Notifica del ricorso per cassazione, mutamento del domicilio del difensore e affidamento dell’impugnante.

Quando la notifica del ricorso per cassazione sia avvenuta al domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte senza che consti alcuna formale comunicazione del suo mutamento od altra negligenza del notificante, deve ritenersi ugualmente rispettato, a tutela dell'affidamento dell'impugnante, il termine di proposizione dell'impugnazione, pur formalmente tardiva, purché risulti che nel corso degli adempimenti di notificazione, acquisita formale conoscenza del trasferimento dello studio professionale del difensore, il notificante si sia attivato con immediatezza, e comunque entro un termine ragionevole, a riprendere il procedimento notificatorio, andato poi a buon fine. (Cass. civ. n. 24641 del 19 novembre 2014).