Art. 380 bis 1 Codice di Procedura Civile. Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice.

380 bis 1. Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice.

Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell'articolo 375, secondo comma, è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.

(1) Articolo inserito dall'art. 1-bis, comma 1, lett. f), del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv., con modif., in l. 25 ottobre 2016, n. 197. A norma del comma 2 dell'art. 1-bis cit., «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonchè a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio».