Art. 623 Codice di Procedura Civile. Limiti della sospensione.

623. Limiti della sospensione.

Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge [c.p.c. 601] o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo [c.p.c. 351, 373, 401, 407, 624, 668, 830] (1) l'esecuzione forzata non può essere sospesa, che con provvedimento del giudice dell'esecuzione [c.p.c. 484] (2).

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(1) Vedi, anche, gli artt. 64 e 65, L. camb. (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669) e 56, 57, L. ass. (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736).

(2) Vedi l'art. 28, D.M. 20 giugno 1960 (Gazz. Uff. 12 luglio 1960, n. 169), sugli istituti per le vendite giudiziarie. La Corte costituzionale, con sentenza 18-27 maggio 1992, n. 234 (Gazz. Uff. 3 giugno 1992, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 623 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. Successivamente, la stessa Corte, con sentenza 7-19 marzo 1996, n. 81 (Gazz. Uff. 27 marzo 1996, n. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 615, 623 e 624 del codice di procedura civile, in riferimento all'art. 24 Cost.