Art. 713 Codice di Procedura Civile. Provvedimenti del presidente.

713. Provvedimenti del presidente.

Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero [c.p.c. 70, n. 3, 71]. Quando questi gliene fa richiesta, può con decreto rigettare senz'altro la domanda (1), altrimenti nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione davanti a lui [c.p.c. 715] del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando [c.c. 419] e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.

Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto è comunicato al pubblico ministero.

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 2-5 luglio 1968, n. 87 (Gazz. Uff. 6 luglio 1968, n. 170), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 713, primo comma, secondo periodo, c.p.c., nella parte in cui permette al tribunale di rigettare senz'altro, e cioè senza istituire contraddittorio con la parte istante, la domanda d'interdizione o d'inabilitazione, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.