Art. 21 Codice Penale . Pena di morte.

21. Pena di morte.(1)

[La pena di morte si esegue, mediante la fucilazione, nell'interno di uno stabilimento penitenziario ovvero, in un altro luogo indicato dal ministro della giustizia. L'esecuzione non è pubblica, salvo che il ministro della giustizia disponga altrimenti.]

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(1) Articolo da ritenere abrogato a seguito dell'abolizione della pena di morte per i delitti previsti dal codice penale disposta dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.