Art. 22 Codice Penale. Ergastolo.

22. Ergastolo. (1)

La pena dell'ergastolo [c.p. 17, n. 2] è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno [c.p. 29, 32, 36, 72] (2).

Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto [c.p. 176] (3).

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(1) Vedi la L. 24 aprile 1967, n. 447, di ratifica ed esecuzione della convenzione, adottata a Ginevra il 25 giugno 1957, concernente l'abolizione del lavoro forzato; l'art. 2, comma primo, L. 18 febbraio 1987, n. 34, recante misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo; la L. 2 gennaio 1989, n. 7, di ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, con annesso, adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (Gazz. Uff. 4 maggio 1994, n. 19 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non esclude l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile.

(3) Capoverso così sostituito dall'art. 1, L. 25 novembre 1962, n. 1634, che modifica le norme del codice penale relative all'ergastolo e alla liberazione condizionale. Seguivano un secondo ed un terzo capoverso abrogati dallo stesso articolo. La Corte costituzionale, con sentenza 21-22 novembre 1974, n. 264 (Gazz. Uff. 27 novembre 1974, n. 309), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost. La stessa Corte, con sentenza 1-6 aprile 1993, n. 140 (Gazz. Uff. 14 aprile 1993, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità del combinato disposto degli artt. 22, 98, 65 e 69 del codice penale, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 10, primo comma e 31, secondo comma, Cost.