Art. 365 Codice Penale. Omissione di referto.

365. Omissione di referto.

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria (1) prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio [c.p.p. 334], omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a euro 516 [c.p. 31] (2).

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

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(1) Vedi l'art. 1, R.D. 6 dicembre 1928, n. 3112, in materia di sanità pubblica; gli artt. 4 e 5, L. 25 luglio 1956, n. 837, sulla profilassi delle malattie veneree, e gli artt. 12 e 15, del relativo regolamento d'esecuzione approvato con il D.P.R. 27 ottobre 1962, n. 2056. Vedi, anche, gli artt. 1 e 2, L. 2 dicembre 1975, n. 638, sull'obbligo dei medici chirurghi di denunciare i casi di intossicazione da antiparassitari. Vedi gli artt. 3 e 4, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, di approvazione del regolamento di polizia mortuaria.

(2) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.