Art. 501 bis Codice Penale. Manovre speculative su merci.

501-bis. Manovre speculative su merci (1).

Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822.

Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell'esercizio delle medesime attività, ne sottrae all'utilizzazione o al consumo rilevanti quantità.

L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle merci, osservando le norme sull'istruzione formale. L'autorità giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle merci stesse nelle forme di cui all'articolo 625 (2) del codice di procedura penale.

La condanna importa l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell'autorità e la pubblicazione della sentenza (3).

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(1) La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.).

(2) Ora art. 264 nuovo c.p.p.

(3) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.L. 15 ottobre 1976, n. 704, sulla repressione dell'accaparramento di merci.

Competenza: Tribunale monocratico

Procedibilità: d'ufficio

Arresto: non consentito

Fermo: non consentito

Citazione: diretta a giudizio

Natura giuridica: reato proprio, di pericolo, di mera condotta, a forma vincolata

Elemento soggettivo: dolo generico

Tentativo: 1° comma non configurabile; 2° comma configurabile

Oggetto giuridico: interesse pubgblico economico connesso ad un ordinato sviluppo della vita economica con riferimento al momento della circolazione delle merci e dei valori

GIURISPRUDENZA RILEVANTE

Non configura il reato di cui all'art. 501 bis comma 2 c.p. il fatto dei dirigenti di associazione di proprietari immobiliari, i quali, in presenza di una situazione di rarefazione sul mercato di immobili ad uso abitativo offerti in locazione, istigando gli aderenti all'associazione stessa, abbiano concorso a sottrarre al mercato una rilevante quantità di immobili; invero, i beni immobili in genere non rientrano nella categoria dei prodotti di prima necessità cui la norma citata appresta tutela penale. Pretura Milano, 11 gennaio 1990

In presenza di una situazione di rarefazione e rincaro delle unità immobiliari sfitte, non integra il reato di "manovre speculative su merci" sottratte, nell'esercizio della stessa attività commerciale consistente nella presenza nel medesimo mercato, una rilevante quantità di immobili ad uso abitativo dal mercato locativo, non potendo tali unità immobiliari costituire oggetto della tutela penale dell'art. 501 bis c.p., in quanto i beni immobili, definiti dall'art. 812 c.c., non possono essere qualificati come merci e più specificamente come prodotti di prima necessità, categorie comprensive dei soli beni mobili. Pretura Milano, 11 gennaio 1990

Ai fini della sussistenza del reato di manovre speculative su merci, può integrare in astratto una manovra speculativa anche l'aumento ingiustificato dei prezzi causato da un singolo commerciante, profittando di particolari contingenze del mercato. Tuttavia, perché ciò si verifichi è pur sempre necessario che tale condotta presenti la connotazione della pericolosità prevista dall'art. 501-bis c.p. nei confronti dell'andamento del mercato interno e, cioè, che essa, per le dimensioni dell'impresa, la notevole quantità delle merci e la possibile influenza sui comportamenti degli altri operatori del settore, possa tradursi in un rincaro dei prezzi generalizzato, o, comunque, diffuso. Invero, la consumazione del reato richiede la sussistenza di comportamenti di portata sufficientemente ampia da integrare un serio pericolo per la situazione economica generale, con il rilievo che la locuzione "mercato interno", contenuta nella citata norma, rende certamente configurabile la fattispecie criminosa anche quando la manovra speculativa non si rifletta sul mercato nazionale, ma soltanto su di un mercato locale, però il pericolo della realizzazione degli eventi dannosi deve riguardare una zona abbastanza ampia del territorio dello Stato, in modo da poter nuocere alla pubblica economia. Cassazione penale sez. VI, 15 maggio 1989

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 501 bis c.p. sollevata, in riferimento agli art. 3, 41 e 42 cost., sotto il profilo che le manovre speculative concernenti le case di abitazione non rientrano fra quelle tipizzate dalla norma impugnata. Una eventuale pronuncia di accoglimento della questione avrebbe infatti come conseguenza quella di dar vita ad una norma incriminatrice, laddove la previsione di nuove fattispecie penali è riservata al legislatore.Corte Costituzionale, 21 luglio 1983, n.233

Ai fini della configurabilità del reato di manovre speculative su merci mediante sottrazione alla utilizzazione o al consumo, non è sufficiente la semplice detenzione della merce in magazzino ovvero la prassi commerciale di rifiutare la vendita a taluni clienti, preferendone altri.Cassazione penale sez. VI, 2 marzo 1983, n.2385

In tema di manovre speculative su merci, è necessario che la sottrazione all'utilizzazione o al consumo concerna "rilevanti quantità" e cioè comportamenti di portata sufficientemente ampia e tale da costituire un serio pericolo per la situazione economica generale.Cassazione penale sez. VI, 2/ marzo 1983, n.2385

È illegittimo il provvedimento di sequestro di alcuni edifici, motivato da una pretesa violazione dell'art. 501 bis cod. pen. (manovre speculative su merci) perché tale reato riguarda soltanto i beni mobili. Infatti nell'art. 501 bis cod. pen. ricevono la qualificazione di merci le materie prime, i generi alimentari di largo consumo ed i prodotti di prima necessità.Cassazione penale sez. VI, 18 maggio 1979, n.2030

Non esistendo una disciplina legislativa di programmazione dell'attività economica privata di produzione delle abitazioni, la quale (a differenza di quanto vige per l'edilizia economica e popolare) indirizzi e coordini l'attività medesima a fini sociali, la scelta dell'imprenditore che ha costruito abitazioni impiegando esclusivamente il proprio capitale, e libera, in virtì del principio sancito nell'art. 41 della costituzione. Pertanto ogni valutazione negativa del comportamento del costruttore, che venga ad incidere sulla libertà di scelta dal medesimo operata, non può ritenersi consentita.Cassazione penale sez. VI, 18 maggio 1979, n.2030

Poiché le case di abitazione non possono includersi nella categoria delle merci, che comprende soltanto i beni mobili, non è configurabile il delitto di aggiotaggio, di cui all'art. 501 bis c.p., nel fatto di sottrarre case di abitazione alla loro utilizzazione.Cassazione penale sez. VI, 18 maggio 1979

Anche se le case di abitazione potessero essere ricomprese tra i "prodotti di prima necessità" menzionati dall'art. 501 "bis", comma 1, c.p., questo delitto non sarebbe configurabile nel fatto di un imprenditore che abbia posto in vendita le abitazioni costruite, invece di cederle in locazione. Infatti non esistendo una disciplina legislativa di programmazione dell'attività economica privata di produzione delle abitazioni, la quale (a differenza di quanto vige per l'edilizia economica e popolare) indirizzi e coordini l'attività medesima a fini sociali, la scelta dell'imprenditore che ha costruito abitazioni impiegando esclusivamente il proprio capitale, è libera, in virtù del principio sancito nell'art. 41 cost. Pertanto ogni valutazione negativa del comportamento del costruttore, che venga ad incidere sulla libertà di scelta dal medesimo operata, non può ritenersi consentita.Cassazione penale sez. VI, 18 maggio 1979