Art. 579 bis Codice di Procedura Penale. Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso estinzione del reato per amnestia o prescrizione.

579 bis. Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso estinzione del reato per amnestia o prescrizione. (1)

Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

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(1) Art. inserito dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21