Art. 581 Codice Penale. Percosse.

581. Percosse. (1)

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente [582], è punito, a querela della persona offesa [120], salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11 -octies ), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro [1151 c. nav.] (2) (3).

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

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(1) V. art. 4 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in tema di competenza penale del giudice di pace. V. inoltre la norma transitoria di cui all'art. 64 d.lg. n. 274, cit. Per le ipotesi di reato attribuite alla competenza del giudice di pace si applica la sanzione della multa da 258 euro a 2.582 euro.

(2) Le parole «salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11 -octies ),» sono state aggiunte dall'art. 6, comma 1, l. 14 agosto 2020, n. 113, con entrata in vigore il 24 settembre 2020.

(3) Per una ipotesi di aumento della pena, v. art. 1, l. 25 marzo 1985, n. 107 e art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104.