Art. 583 Codice Penale. Circostanze aggravanti.

583. Circostanze aggravanti.

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni [c.p. 29, 30, 32, 585]:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

3. [se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto] (1).

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni [c.p. 585], se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2. la perdita di un senso;

3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

5. [l'aborto della persona offesa] (2) (3) (4).

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(1) Il n. 3 del primo comma ed il n. 5 del secondo comma dell'art. 583 c.p. sono stati abrogati dall'art. 22, L. 22 maggio 1978, n. 194, sulla tutela sociale della maternità o sull'interruzione volontaria di gravidanza.

(2) Il n. 3 del primo comma ed il n. 5 del secondo comma dell'art. 583 c.p. sono stati abrogati dall'art. 22, L. 22 maggio 1978, n. 194, sulla tutela sociale della maternità o sull'interruzione volontaria di gravidanza.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 13-19 gennaio 1972, n. 6 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1972, n. 23), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 27, primo comma, Cost.

(4) Vedi, anche, l'art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.