Art. 593 bis Codice Penale. Interruzione colposa di gravidanza.

Art. 593 bis Codice Penale. Interruzione colposa di gravidanza. (1)

Chiunque cagiona a una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Chiunque cagiona a una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla metà.

Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata. 

 Competenza: Trib. monocratico
 Arresto: non consentito
 Fermo: non consentito
 Custodia cautelare in carcere: non consentita
 Altre misure cautelari personali: non consentite
 Procedibilità: d’ufficio

---------------

(1) Art. inserito dall'art. 2, comma 1, lett. e) d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21.