Art. 593 bis Codice Penale. Interruzione colposa di gravidanza.
Art. 593 bis Codice Penale. Interruzione colposa di gravidanza. (1)
Chiunque cagiona a una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Chiunque cagiona a una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla metà.
Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.
Competenza: Trib. monocratico
Arresto: non consentito
Fermo: non consentito
Custodia cautelare in carcere: non consentita
Altre misure cautelari personali: non consentite
Procedibilità: d’ufficio
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(1) Art. inserito dall'art. 2, comma 1, lett. e) d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21.