Art. 603 Codice Penale. Plagio.

603. Plagio.

Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni [c.p. 29, 32, 604] (1) (2).

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(1) La Corte costituzionale con sentenza 9 aprile-8 giugno 1981, n. 96 (Gazz. Uff. 10 giugno 1981, n. 158), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 603 c.p. Vedi, anche, l'art. 9, L. 16 marzo 2006, n. 146.

(2) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.