La donazione indiretta: la disciplina e la giurisprudenza.

La donazione indiretta consiste nell'elargizione di una liberalità che viene attuata, anziché con il negozio tipico descritto nell'art. 769 c.c., mediante un negozio oneroso che produce l'arricchimento animo donandi del destinatario della libertà medesima



LA DONAZIONE INDIRETTA.

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La donazione indiretta consiste nell'elargizione di una liberalità che viene attuata, anziché con il negozio tipico descritto nell'art. 769 c.c., mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l'effetto diretto che gli è proprio ed in collegamento con altro negozio, l'arricchimento animo donandi del destinatario della liberalità medesima. Cass. civ. n. 21449 del 21 ottobre 2015

LA DISCIPLINA

Ai sensi dell’art. 769 c.c. la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.

La donazione si caratterizza per l’elemento soggettivo, cioè l’animus donandi consistente nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti, sia per l’elemento oggettivo, costituito dall’incremento del patrimonio altrui e dal depauperamento di chi ha disposto del diritto o assunto l’obbligazione.

L’animus donandi, che qualifica soggettivamente come donazione un’attribuzione patrimoniale a titolo gratuito, ricorre tutte le volte che l’attribuzione venga compiuta nullo iure cogente e cioè nel senso che il comportamento del disponente non è determinato da alcun vincolo giuridico o extragiuridico rilevante per l’ordinamento.

Per donazione indiretta si intende un atto che realizza lo stesso fine della donazione, ossia la liberalità, ma attraverso uno strumento che formalmente non è donazione, concretizzandosi in concreto per mezzo di negozi a titolo oneroso, producendo l’arricchimento senza corrispettivo del destinatario della liberalità. Infatti ai sensi dell’art. 809 c.c. le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall’articolo 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d’ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari.

Per quanto concerne la forma delle donazioni indirette la giurisprudenza ha evidenziato che per la validità delle donazioni indirette è sufficiente la forma prescritta per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità.

Per la validità delle donazioni indirette non è richiesta la forma dell’atto pubblico, essendo sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l’art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’art. 760 c.c. non richiama l’art. 782 c.c. che prescrive l’atto pubblico per la donazione” (Cass. civ. n. 7480 del 25 marzo 2013).

In caso di donazione indiretta di un immobile, ad esempio, per verificare se tale bene rientri o meno nella comunione legale, l’attestazione del notaio, dell’avvenuto pagamento del corrispettivo dell’immobile con denaro donato dal padre alla figlia, non può considerarsi sufficiente, trattandosi di una mera presa d’atto della dichiarazione resa al riguardo dalle parti.

La donazione diretta di denaro configura una donazione indiretta d’immobile ove sia effettuata quale mezzo per l’unico e specifico fine dell’acquisto del bene, dovendosi altrimenti ravvisare soltanto una donazione diretta del denaro elargito, anche se successivamente utilizzato in un acquisto immobiliare. (cfr. Cass. n. 11491 del 23 maggio 2014).

L’art. 809 c.c. il quale stabilisce quali norme della donazione sono applicabili alle liberalità che risultino da atti diversi, deve essere interpretato restrittivamente nel senso che alle liberalità anzidette non si applicano tutte le altre norme da esso non richiamate.

DOMANDE E RISPOSTE

  • Cosa comporta l’intestazione fiduciaria di un bene?

L'intestazione fiduciaria di un bene - frutto della combinazione di effetti reali in capo al fiduciario e di effetti obbligatori a vantaggio del fiduciante - comporta che il trasferimento vero e proprio in favore del fiduciario sia limitato dall'obbligo, "inter partes", del ritrasferimento al soggetto fiduciante, oppure al beneficiario da lui indicato, in ciò esplicandosi il contenuto del "pactum fiduciae", laddove manca in detta figura qualsiasi intento liberale del fiduciante verso il fiduciario e la posizione di titolarità creata in capo a quest'ultimo si rivela soltanto provvisoria e strumentale al ritrasferimento a vantaggio del fiduciante. (Cass. civ. n. 14695 del 14 luglio 2015).

  • La rinuncia abdicativa della quota di comproprietà di un bene costituisce donazione indiretta?

La rinuncia abdicativa della quota di comproprietà di un bene, fatta in modo da avvantaggiare in via riflessa tutti gli altri comunisti, mediante eliminazione dello stato di compressione in cui il diritto di questi ultimi si trovava a causa dell'appartenenza in comunione anche ad un altro soggetto, costituisce donazione indiretta, senza che sia all'uopo necessaria la forma dell'atto pubblico, essendo utilizzato per la realizzazione del fine di liberalità un negozio diverso dal contratto di donazione. Cass. civ. n. 3819 del 25 febbraio 2015.

  • Nella donazione indiretta di un immobile è sufficiente l’attestazione del notaio per verificare se tale bene rientri o meno nella comunione legale?

In caso di donazione indiretta di un immobile, per verificare se tale bene rientri o meno nella comunione legale, l'attestazione del notaio, dell'avvenuto pagamento del corrispettivo dell'immobile con denaro donato dal padre alla figlia, non può considerarsi sufficiente, trattandosi di una mera presa d'atto della dichiarazione resa al riguardo delle parti.

Ai sensi dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico forma piena prova solo della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, delle dichiarazioni rese dalle parti o dei fatti che agli attesti avvenuti in sua presenza, ma non è piena prova della veridicità intrinseca delle predette dichiarazioni. Cass. civ. n. 21494 del 10 ottobre 2014.

  • In quale caso la dazione di denaro configura una donazione indiretta d’immobile?

La dazione di una somma di denaro configura una donazione indiretta d'immobile ove sia effettuata quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto del bene, dovendosi altrimenti ravvisare soltanto una donazione diretta del denaro elargito, per quanto poi successivamente utilizzato in un acquisto immobiliare. Cass. civ. n. 18541 del 02 settembre 2014.

  • La vendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo realizza un negotium mixtum cum donatione?

La vendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per se stessa, un negotium mixtum cum donatione, essendo all'uopo altresì necessario non solo che sussista una sproporzione tra le prestazioni ma anche che questa sia d'entità significativa, ed, inoltre, che la parte alienante sia stata consapevole dell'insufficienza del corrispettivo percetto rispetto al valore del bene ceduto, abbia ciò non ostante voluto il trasferimento della proprietà e l'abbia voluto allo specifico fine d'arricchire la controparte acquirente della differenza tra il detto valore e la minore entità del corrispettivo. Cass. civ. 30 giugno 2014 n. 14799.

  • Vendita dissimulante una donazione e donazione indiretta: quale differenza?

Se in un negozio di trasferimento di un immobile non è avvenuto alcun pagamento di prezzo, si configura una vendita dissimulante una donazione e non una donazione indiretta, con conseguente necessità della forma di atto pubblico con la presenza di due testimoni ai fini della validità dell'atto. Cass. civ. n. 15095 del 02 luglio 2014.

  • La donazione indiretta dell’immobile è configurabile nel caso in cui il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene?

La donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo. Cass. civ. n. 2149 del 31 gennaio 2014.

  • La cessione gratuita di quote di una cooperativa edilizia per l’assegnazione dell’alloggio in favore del cessionario integra una donazione indiretta?

La cessione gratuita di quote di una cooperativa edilizia finalizzata all'assegnazione dell'alloggio in favore del cessionario può integrare una donazione indiretta dell'alloggio stesso, soggetta alla morte del donante a collazione ereditaria ai sensi dell'art. 746 c.c. Cass. civ. n. 56 del 3 gennaio 2014.

L'art. 80 c.c. contempla i doni - che rientrano nella generale categoria delle liberalità d'uso, anche di non modico valore - che i fidanzati si danno quando la relazione affettiva sia animata dal serio intento di convolare a nozze, con esclusione delle donazioni di immobili, fermo restando che la liberalità indiretta è incompatibile con la donazione obnuziale. Trib. Taranto 28 giugno 2013.

  • Per le donazioni indirette è richiesto l’atto pubblico?

Per la validità delle donazioni indirette, cioè di quelle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'art. 782 cod. civ., non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 cod. civ., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ., non richiama l'art. 782 cod. civ., che prescrive l'atto pubblico per la donazione. Cass. n. 14197 del 5 giugno 2013.

  • La cointestazione di buoni postali fruttiferi può configurare donazione indiretta?

La cointestazione di buoni postali fruttiferi, nella specie operata da un genitore per ripartire fra i figli anticipatamente le proprie sostanze, può configurare, ove sia accertata l'esistenza dell'"animus donandi", una donazione indiretta, in quanto, attraverso il negozio direttamente concluso con il terzo depositario, la parte che deposita il proprio denaro consegue l'effetto ulteriore di attuare un'attribuzione patrimoniale in favore di colui che ne diventa beneficiario per la corrispondente quota, essendo questi, quale contitolare del titolo nominativo a firma disgiunta, legittimato a fare valere i relativi diritti. Cass. civ. n. 10991 del 9 maggio 2013.

  • Acquisto da parte del coniuge, dichiarazione di assenso e donazione indiretta.

La dichiarazione di assenso ex art. 179, comma 2, c.c. del coniuge formalmente non acquirente, ma partecipante alla stipula dell'atto di acquisto, relativa all'intestazione personale del bene immobile o mobile registrato all'altro coniuge, può assumere natura ricognitiva e portata confessoria — quale fatto sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte — sebbene esclusivamente di presupposti di fatto già esistenti, laddove sia controversa, tra i coniugi stessi, l'inclusione del medesimo bene nella comunione legale.

Analoga efficacia in favore del coniuge formalmente acquirente non può, invece, attribuirsi ad una tale dichiarazione nel diverso giudizio fra i coeredi di colui che l'aveva resa, terzi rispetto al suddetto atto, in cui si discuta della configurabilità del menzionato acquisto come una donazione indiretta di quello stesso bene in favore del coniuge da ultimo indicato, nonché della sussistenza dei presupposti per il suo conferimento nella massa ereditaria del de cuius. Cass. civ. n. 19513 del 09 novembre 2012.

  • Edificazione con denaro del genitore su terreno intestato al figlio: donazione indiretta?

In tema di donazione indiretta, riguardo all'edificazione con denaro del genitore su terreno intestato al figlio, il bene donato si identifica nell'edificio, anziché nel denaro, senza che ostino i principi dell'acquisto per accessione, qualora, considerati gli aspetti sostanziali della vicenda e lo scopo ultimo del disponente, l'impiego del denaro a fini edificatori risulti compreso nel programma negoziale del genitore donante. Cass. n. 11035 del 20 maggio 2014.

La donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento, ivi compresi più negozi tra loro collegati, come nel caso in cui un soggetto, stipulato un contratto di compravendita, paghi o si impegni a pagare il relativo prezzo e, essendosene riservata la facoltà nel momento della conclusione del contratto, provveda ad effettuare la dichiarazione di nomina, sostituendo a sé, come destinatario degli effetti negoziali, il beneficiario della liberalità, così consentendo a quest'ultimo di rendersi acquirente del bene ed intestatario dello stesso.

Né la configurabilità della donazione indiretta è impedita dalla circostanza che la compravendita sia stata stipulata con riserva della proprietà in favore del venditore fino al pagamento dell'ultima rata di prezzo, giacché quel che rileva è che lo stipulante abbia pagato, in unica soluzione o a rate, il corrispettivo, oppure abbia messo a disposizione del beneficiario i mezzi per il relativo pagamento. (Cass. 29 febbraio 2012 n. 3134).

Il "negotium mixtum cum donatione" costituisce una donazione indiretta attuata attraverso l’utilizzazione della compravendita al fine di arricchire il compratore della differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivo, per la quale non è necessaria la forma dell'atto pubblico richiesta per la donazione diretta, essendo invece sufficiente la forma dello schema negoziale adottato (Cass. 10 febbraio 1997, n. 1214; Cass. 21 gennaio 2000 n. 642; Cass. 29 settembre 2004, n. 19601; Cass. 3 novembre 2009, n. 23297), considerato che l’art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 c.c., non richiama l’art. 782 c.c., che prescrive l’atto pubblico per la donazione (Cass. 2 marzo 2001, n. 4623); può qui aggiungersi, quanto alla disciplina da applicare al "negotium mixtum cum donatione", e dunque a sostegno della opzione per il criterio dello schema negoziale adottato rispetto al criterio della prevalenza, che, facendo la norma sulla forma della donazione parte di quelle disposizioni volte a realizzare la tutela del donante (per evitare che lo spirito di liberalità possa trasformarsi per lui in un pregiudizio), essa, a differenza delle norme che assicurano la tutela dei terzi, non può essere estesa a quei negozi che perseguono l’intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di finalità di altro genere; infatti in tal caso troppo radicale sarebbe il sacrificio dell’autonomia privata alla quale si deve ricondurre il potere delle parti di avvalersi delle figure negoziali per perseguire finalità lecite e, come tali, atte a trovare nell’ordinamento il loro riconoscimento. Cass. n. 3175 del 9 febbraio 2011).

Nel "negotium mixtum cum donatione" la causa del contratto ha natura onerosa ma il negozio commutativo stipulato tra i contraenti ha lo scopo di raggiungere per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quello dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore realizzandosi così una donazione indiretta; conseguentemente, per la validità di tale negotium, non è necessaria la forma della donazione ma quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti, sia perché l'art. 809 c.c., nel sancire l'applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive la forma dell'atto pubblico per la donazione, sia perché, essendo la norma appena richiamata volta a tutelare il donante, essa, a differenza delle norme che tutelano i terzi, non può essere estesa a quei negozi che perseguono l'intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di finalità diverse. (Cass. n. 23215 del 17 novembre 2010).

LA GIURISPRUDENZA

  • Nell'ipotesi di donazione indiretta di un immobile, realizzata mediante l'acquisto del bene con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce lo strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, che ha quindi ad oggetto il bene e non già il denaro. Tuttavia, alla riduzione di siffatta liberalità indiretta non si applica il principio della quota legittima in natura (connaturata all'azione nell'ipotesi di donazione ordinaria di immobile ex art. 560 c.c.), poiché l'azione non mette in discussione la titolarità dei beni donati e l'acquisizione riguarda il loro controvalore, mediante il metodo dell'imputazione; pertanto mancando il meccanismo di recupero reale della titolarità del bene, il valore dell'investimento finanziato con la donazione indiretta dev'essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito, con la conseguenza che, nell'ipotesi di fallimento del beneficiario, la domanda è sottoposta al rito concorsuale dell'accertamento del passivo ex art. 52 e 93 l. fall. Cass. n. 11496 del 12 maggio 2010.
  • L'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito - qualora la predetta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari - può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'"animus donandi", consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità. Cass. n. 468 del 14 gennaio 2010.
  • Per la validità delle donazioni indirette, cioè di quelle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'art. 782 c.c., non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione. Cass. n. 468 del 14 gennaio 2010.
  • La possibilità che costituisca donazione indiretta l'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito - qualora la predetta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta a uno solo dei contestatari può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'"animus donandi", consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità. Cass. civ. n. 468 del 14 gennaio 2010.
  • Nel "negotium mixtum cum donatione", la causa del contratto ha natura onerosa ma il negozio commutativo stipulato tra i contraenti ha lo scopo di raggiungere per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore realizzandosi così una donazione indiretta. Per la validità di tale "negotium" non è necessaria la forma della donazione ma quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti, sia perché l'art. 809 c.c., nel sancire l'applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive la forma dell'atto pubblico per la donazione, sia perché, essendo la norma appena richiamata volta a tutelare il donante, essa, a differenza delle norme che tutelano i terzi, non può essere estesa a quei negozi che perseguono l'intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di finalità diverse. Cass. civ. n. 23297 del 3 novembre 2009.
  • Il “negotium mixtum cum donatione" – che costituisce una donazione indiretta in quanto, attraverso l’utilizzazione della compravendita, si realizza il fine di arricchire il compratore della differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivo - non richiede la forma dell'atto pubblico necessaria per la donazione diretta, essendo, invece, sufficiente la forma dello schema negoziale adottato: l'art. 809 c.c., infatti, nel sancire l'applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione. Trib. Messina 1 aprile 2008.
  • Ai fini della configurabilità della donazione indiretta d'immobile, è necessario che il denaro venga corrisposto dal donante al donatario allo specifico scopo dell'acquisto del bene o mediante il versamento diretto dell'importo all'alienante o mediante la previsione della destinazione della somma donata al trasferimento immobiliare. Non ricorre, pertanto, tale fattispecie quando il danaro costituisca il bene di cui il donante ha inteso beneficiare il donatario e il successivo reimpiego sia rimasto estraneo alla previsione del donante. Cass. 6 novembre 2008 n. 26746.

Donazione obnuniale.

Deve escludersi che l'istituto della donazione obnuziale, previsto dall'art. 785 c.c., sia compatibile con quello della donazione indiretta, nel quale lo spirito di liberalità viene, in via mediata, perseguito mediante il compimento di atti diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c.

La donazione in riguardo di matrimonio, prevista dall'art. 785 c.c., è un negozio formale e tipico, caratterizzato dall'espressa menzione, nell'atto pubblico che la contiene, che l'attribuzione patrimoniale, eseguita da uno degli «sposi» o da un terzo, sia compiuta «in riguardo di un futuro determinato matrimonio»; tale precisa connotazione della causa negoziale, che deve espressamente risultare dal contesto dell'atto, non può rinvenirsi nell'ambito di una fattispecie indiretta, nella quale la finalità suddetta, ancorché in concreto perseguita, può rilevare solo quale movente finale degli atti di disposizione patrimoniale tra loro collegati, ma non anche quale elemento tipizzante del contratto, chiaramente delineato dal legislatore nei suoi requisiti di forma e sostanza, in vista del particolare regime di perfezionamento, efficacia e caducabilità che lo contraddistingue dalle altre donazioni. Cass. n. 15873 del 12 luglio 2006

In tema di atti di liberalità, il "negotium mixtum cum donatione" costituisce una donazione indiretta in quanto, attraverso la utilizzazione della compravendita, si realizza il fine di arricchire il compratore della differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivo; pertanto, non è necessaria la forma dell'atto pubblico richiesta per la donazione diretta, essendo, invece, sufficiente la forma dello schema negoziale adottato; poiché, l'art. 809 c.c., nel sancire l'applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione. Cass. n. 13337 del 7 giugno 2006.

Il pagamento di quote sociali eseguito da un terzo in luogo di colui cha ha esercitato l’opzione costituisce donazione indiretta a favore di quest’ultimo. Pertanto nel caso di fallimento del terzo che ha eseguito detto pagamento, va dichiarata l’inefficacia, ai sensi dell’art. 64 l. fal., con il conseguente accoglimento della domanda giudiziale da restituzione delle quote proposta dal curatore. Trib. Milano sez. fallimentare n. 6478 del 31 maggio 2006.

La dazione di somme di danaro da parte della moglie al marito, utilizzate da queste per l'acquisto di un immobile, costituisce valida donazione indiretta, sempre che siano rispettate le forme di legge, né rileva l'eventuale successiva separazione dei coniugi, perché la causa del negozio, lo spirito di liberalità, va valutato con riferimento al momento della dazione. Trib. Napoli 20 marzo 2006.

Nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, si configura la donazione indiretta dell'immobile e non del denaro impiegato per l'acquisto; pertanto, in caso di collazione, secondo le previsioni dell'art. 737 c.c., il conferimento deve avere ad oggetto l'immobile e non il denaro. Cass. 25 ottobre 2005 n. 20638.

MASSIMA CORRELATA

La donazione indiretta consiste nell'elargizione di una liberalità che viene attuata, anziché con il negozio tipico descritto nell'art. 769 c.c., mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l'effetto diretto che gli è proprio ed in collegamento con altro negozio, l'arricchimento animo donandi del destinatario della liberalità medesima. Cass. civ. n. 21449 del 21 ottobre 2015

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