Omicidio colposo: giurisprudenza, domande e risposte.

L’omicidio colposo è disciplinato dall’art. 589 c.p. ai sensi del quale chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.



A cura dell'Avv. Liliana Rullo

1. La disciplina generale.
L’omicidio è disciplinato dagli artt. 575 – 579 c.p.
L’omicidio è doloso quando volontariamente si cagiona la morte di un altro uomo: il dolo è generico e può essere diretto o eventuale.
Ai sensi dell’art. 575 c.p. chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.
L’omicidio colposo è disciplinato dall’art. 589 c.p. ai sensi del quale chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Sulla nozione di “persona” come tutelata dal Titolo XII del codice penale, avente ad oggetto i delitti contro la persona, si è pronunciata la giurisprudenza con particolare riferimento al momento della nascita.
La qualità di persona, nell’art. 589 c.p., e quella di uomo, negli artt. 575 e 589 c.p., non si acquista con la nascita vera e propria, coincidente con la fuoriuscita del feto dall’alveo materno ed il taglio del cordone ombelicale, ma in un momento anteriore, ossia quello in cui con la rottura del sacco dalle acque amniotiche ha inizio il distacco del feto dall’utero della madre. (ex pluris Cass. 13 febbraio 1979 – 26 aprile 1979 n. 4090).
Quindi nei casi di uccisione del feto nel momento di transizione tra la vita intrauterina ed extrauterina, ove non ricorrano le condizioni di applicabilità del reato di infanticidio ex art. 578 c.p. l’agente risponderà di omicidio comune, doloso o colposo a seconda che egli operi o meno con l’intenzione di cagionare l’evento.
L’omicidio è colposo se per colpa si cagiona la morte di un uomo, per imprudenza, per negligenza, per imperizia o per inosservanza di ordine o disciplina. 
Gli elementi dell’omicidio sono:
-    La condotta attiva o la condotta passiva;
-    L’evento morte;
-    Il nesso di causalità tra la condotta e la morte.
L’inosservanza delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e della prevenzione degli infortuni costituisce circostanza aggravante.
“Ai fini dell’individuazione della posizione di garanzia, qualora nell’impresa vi siano più amministratori con diversi poteri, anche di fatto, l’accertamento della qualità di datore di lavoro, agli effetti d.lgs. n. 626/1994, va effettuato tenendo conto che tale qualità non deve essere intesa in senso esclusivamente civilistico, limitata cioè a chi è titolare del rapporto di lavoro, ma si estende a chi ha la responsabilità dell’impresa, con la conseguente possibilità della coesistenza, all’interno della medesima impresa, di più figure aventi tutte la qualifica di datore di lavoro cui incombe l’onere di valutare i rischi sulla sicurezza, di individuare le misure di prevenzione e di controllare l’esatto adempimento degli obblighi di sicurezza da parte del coobbligato.” (Cass. 05 dicembre 2003 – 06 febbraio 2004 n. 4981).  

2. La giurisprudenza.

La concessione delle circostanze attenuanti generiche in una contestazione ex art.590 codice Penale comma 3 riconduce il fatto quanto al trattamento sanzionatorio alla ipotesi di cui al comma 1 dell’articolo 590 codice Penale. Corte Appello Milano n. 4924 del 14 luglio 2014.

L’amministratore di una società che gestisce la locazione di una villa risponde delle lesioni colpose occorse ad un cliente che aveva subito una scossa elettrica utilizzando il bagno del villino a causa della cattiva manutenzione dell’impianto elettrico. Tribunale La Spezia n. 778 del 10 luglio 2014.

In presenza di una condotta altamente imprudente e deliberatamente rischiosa della vittima deve essere escluso il nesso causale tra la condotta omissiva addebitata all'imputato e l'evento perché la condotta della vittima rappresenta una condizione sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. Cass. pen. n. 36920 del 02 luglio 2014.

È ravvisabile la colpa in capo al medico che abbia omesso di richiedere espressamente al paziente, nonostante il silenzio della cartella clinica, la sussistenza di allergie a uno specifico farmaco che egli intenda somministrargli, senza che il sanitario possa affidarsi completamente all'anamnesi compiuta dal medico del pronto soccorso al momento precedente del ricovero. La presenza di allergie ai farmaci è, infatti, un dato fondamentale per qualunque medico, che può essere diverso dal collega che ha raccolto l'anamnesi, onde colui che intende somministrare un farmaco non può esimersi dal chiedere al paziente se sia allergico a tale farmaco, non potendo fare legittimo affidamento sulla raccolta dell'anamnesi da parte dei medici che lo hanno preceduto. Cass. pen. n. 34239 del 01 luglio 2014.

Risponde di lesioni colpose l'imputata che non impedisce che il proprio cane azzanni la persona offesa come avvenuto nella specie, in cui la vittima aveva suonato alla porta di casa dell'imputata per una questione di emergenza dovuta alla presenza di due grossi cani nei pressi. L'imputata aveva aperto ed in quel frangente il cane di proprietà di costei era riuscito a portarsi all'esterno ed azzannare la vittima al braccio nel quale teneva un cagnetto. Cass. pen. n. 33407 del 28 maggio 2014.

In tema di reati colposi, la verifica in ordine alla "prevedibilità" dell'evento impone il vaglio delle possibili conseguenze di una determinata condotta commissiva od omissiva avendo presente il cosiddetto "modello d'agente" ossia il modello dell'uomo che svolge paradigmaticamente una determinata attività, che importa l'assunzione di certe responsabilità, nella comunità, la quale esige che l'operatore concreto si ispiri a quel modello e faccia tutto ciò che da questo ci si aspetta; tale modello impone, nel caso estremo in cui il garante si renda conto di non essere in grado di incidere sul rischio, l'abbandono della funzione previa adeguata segnalazione al datore di lavoro. Cass. pen. n. 22249 del 14 marzo 2014.

In tema di responsabilità medica, il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio contro-fattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica -, si accerta che, immaginandosi come realizzata la condotta doverosa, l'evento hic et nunc non si sarebbe verificato. Cass. pen. n. 14812 del 12 marzo 2014.

In tema di responsabilità medica in ordine al reato di omicidio colposo di un paziente, l'apprezzamento del giudice si fonda non solo sull'impossibilità di dimostrare la certa evitabilità dell'evento per effetto di un trattamento sanitario tempestivo e corretto ma, più radicalmente, sull'assenza di elementi di prova idonei a consentire qualunque significativo approfondimento probatorio sulle cause dell'evento neppure in dibattimento, non essendo stata disposta l'autopsia e disponendosi solo di informazioni cartacee. Cass. pen. n. 18812 del 04 marzo 2014.

In tema di tentato omicidio, la prova del dolo ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni ed, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità dimostrativa, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente. Cass. pen. n. 17647 del 27 febbraio 2014.

Integra il reato di tentato omicidio l'azione attraverso la quale, picchiando violentemente e insistentemente con modalità micidiali la testa della vittima, si prospetti in capo all'aggressore la necessaria rappresentazione psicologica e volitiva dell'alternativa, per lui indifferente, di procurare effetti gravemente lesivi oppure esiziali per la vita dell'aggredito. Cass. pen. n. 17598 del 27 febbraio 2014.

In tema di infortuni sul lavoro dovuti a violazione di norme cautelari, il datore di lavoro può trasferire la propria posizione di garanzia ad altri, ma la delega deve risultare in modo certo. Diversamente, se in concreto vi sono più titolari della posizione di garanzia (quale il capo cantiere, oltre al datore), gli obblighi di protezione incombono su entrambi i destinatari .

Qualora si reputi che l'imputato, pur in presenza di tutti i presupposti per la configurabilità della scriminante della legittima difesa, abbia colposamente ecceduto nella reazione difensiva - risultata sproporzionata rispetto alla natura ed entità dell'aggressione subita - egli non può essere assolto perchè "non punibile". Occorre, piuttosto, una riqualificazione del fatto, ai sensi dell'art. 521 c.p.p., come omicidio colposo ex art. 589 c.p.. Cass. pen. n. 11806 del 13 febbraio 2014.

In tema di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non operativo ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino in conseguenza della violazione dei suoi doveri . Cass. pen. n. 22233 del 17 gennaio 2014.

Integra il reato di tentato omicidio a titolo di dolo alternativo diretto la condotta di chi, rappresentandosi in maniera certa o altamente probabile il ferimento e la morte della vittima quali conseguenze alternative, insiste nel suo intento criminoso accettando entrambi gli eventi lesivi con atteggiamento di indifferenza per l'uno o l'altro. Cass. pen. n. 17591 del 09 gennaio 2014.

In tema di omicidio colposo, per omessa adeguata custodia di armi da sparo e relativo munizionamento, risultano irrilevanti le circostanze di fatto in presenza delle quali l'evento si verificò, rappresentando l'occasione, e, ove riferibili a comportamenti umani responsabili, una concausa, dell'evento, la radice della responsabilità penale per colpa del proprietario-detentore dell'arma essendo radicata nella predetta condotta omissiva. Cass. pen. n. 18446 del 10 gennaio 2014.

In tema di incidente stradale, nel compiere l'accertamento della sussistenza dell'aggravante della colpa con previsione, il giudice deve necessariamente riportarsi alle modalità dell'azione ed alle condizioni di fatto esistenti al momento del sinistro al fine di poter verificare se l'imputato potesse rappresentarsi o meno l'astratta possibilità della realizzazione del fatto in realtà non voluto, ma comunque verificatosi. Cass. pen. n. 16232 del 09 gennaio 2014.

In una fattispecie di lesioni colpose gravissime da infortunio sul lavoro, ai fini dell’individuazione dei soggetti responsabili della mancata attuazione delle misure di prevenzione antinfortunistiche, non ci si può limitare a valutare i rapporti giuridici esistenti tra i soggetti che si inseriscono nel ciclo produttivo o nel processo costruttivo dell’azienda, ma è necessario tenere conto delle effettive mansioni svolte da ciascuno di essi, sia per incarico ricevuto che per propria iniziativa. Tribunale di Milano n. 14457 del 23 dicembre 2013.

Con riferimento all'azione volta a far valere la responsabilità extracontrattuale del ministero della salute per i danni alla salute derivanti da trasfusione o assunzione di emoderivati, non può invocarsi il più lungo termine di prescrizione previsto per i reati di epidemia colposa e di lesioni plurime colpose; peraltro, limitatamente al danno subito dai congiunti della vittima "iure proprio", dal momento che il fatto integra gli estremi dell'omicidio colposo, risulta applicabile la prescrizione decennale prevista per tale delitto. Cass. n. 28464 del 19 dicembre 2013.

In tema di omicidio colposo a seguito di un sinistro stradale, e ai fini dell'applicazione del principio di affidamento, è necessario valutare se, nelle circostanze date, l'agente fosse nelle condizioni di poter prevedere le altrui condotte irregolari. Tale principio, dunque, troverà applicazione solo nel caso in cui la condotta del veicolo antagonista sia talmente imprudente da renderla imprevedibile. Cass. pen. n. 14782 del 18 dicembre 2013.

Il richiamo all'operatività dell'art. 3 l. n. 189 del 2012 non è esperibile quando la condotta dell'agente si sia sensibilmente discostata dagli standards operativi riferiti a un intervento in nessun modo riconducibile a un caso di particolare difficoltà. Cass. pen. n. 4058 del 12 dicembre 2013.

Il disposto dell'art. 3 l. n. 189 del 2012 non opera nei casi in cui l'esercente la professione sanitaria non abbia osservato, nello svolgimento della propria attività, linee-guida o pratiche terapeutiche mediche virtuose, per giunta accreditate dalla comunità scientifica. Cass. pen. n. 4058 del 12 dicembre 2013.

In tema di responsabilità del medico che lavora in un'equipe, in caso di decesso del paziente, ne risponde ogni medico che non osservi le regole di diligenza e perizia connesse alle specifiche ed oggettive mansioni svolte, e che venga meno al dovere di conoscere e valutare le attività degli altri medici così da porre rimedio ad eventuali errori posti in essere da altri e che siano evidenti per un professionista medio. Cass. pen. n. 4058 del 12 dicembre 2013.

In tema di colpa medica, l'esclusione della penale responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, ai sensi dell'art. 3 comma 1 l. n. 189 del 2012, nel caso di colpa lieve, quando egli si sia attenuto alle linee guida o alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, opera solo con riferimento agli addebiti di colpa per imperizia e non, quindi, a quelli di colpa per negligenza o imprudenza. Cass. pen. n. 5460 del 04 dicembre 2013.

In tema di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle leggi sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, una volta compiuta l'indagine causale, il giudice di merito deve procedere, in maniera distinta, all'accertamento in concreto della colpa del datore di lavoro, anche nell'ipotesi in cui la condotta imprudente del lavoratore non soddisfi i caratteri dell'esorbitanza o dell'abnormità, e dunque sia irrilevante in una prospettiva causale. Cass. pen. n. 9200 del 03 dicembre 2013.

In tema di causalità, non può parlarsi di affidamento quando colui che si affida sia in colpa per avere violato determinate norme precauzionali o per avere omesso determinate condotte e, ciononostante, confidi che altri, che gli succede nella stessa posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio alla omissione, con la conseguenza che qualora, anche per l'omissione del successore, si produca l'evento che una certa azione avrebbe dovuto e potuto impedire, esso avrà due antecedenti causali, non potendo il secondo configurarsi come fatto eccezionale, sopravvenuto, sufficiente da solo a produrre l'evento. Cass. pen. n. 692 del 14 novembre 2013.

Nelle società di capitale, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro possono gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega validamente conferita della posizione di garanzia. Cass. pen. n. 49402 del 13 novembre 2013.

È ammissibile la costituzione di parte civile dell'associazione "Cittadinanzaattiva-Tribunale dei Diritti del Malato", ente a diffusione nazionale, dotato di rappresentatività esponenziale degli interessi del singolo alla salute e alla tutela della dignità del malato, nel procedimento penale inerente la responsabilità medica per omicidio colposo del paziente, in quanto titolare di un interesse per la cui protezione è stata delegata dai suoi associati, indipendentemente dalla natura della posizione giuridica tutelata, la quale può avere anche carattere di interesse diffuso. Cass. pen. n. 7597 del 08 novembre 2013.

Il medico che trascura di compiere gli approfondimenti diagnostici necessari, a fronte di una sintomatologia sospetta o di un quadro clinico critico, non conforma il proprio operato alle raccomandazioni contenute nelle linee guida accreditate dalla comunità scientifica. Ne consegue perciò l'inapplicabilità della limitazione di responsabilità prevista ai sensi dell'art. 3 comma 1 l. n. 189 del 2012, poiché l'errore diagnostico, all'origine dell'evento morte, in tali circostanze non è configurabile come colpa lieve. Cass. pen. n. 47904 del 07 novembre 2013.

In tema di infortunio mortale, alla convivente della vittima, lesa nel proprio diritto all'intangibilità del rapporto affettivo, va riconosciuta la possibilità di costituirsi parte civile nel procedimento relativo all'omicidio colposo del convivente, in quanto soggetto danneggiato titolare del diritto al risarcimento del danno morale all'intangibilità della sfera affettiva. Cass. pen. n. 19487 del 05 novembre 2013.

Risponde del reato di lesioni colpose il padrone di un cane doberman di notevoli dimensioni lasciato libero in area aperta al pubblico, senza guinzaglio, omettendo quindi le necessarie cautele dirette a prevenire azioni aggressive del cane, che infatti aveva aggredito una donna che procedeva in bicicletta, che cadeva a terra, procurandosi lesioni. Cass. pen. n. 46307 del 05 novembre 2013.

In tema di omicidio colposo a seguito di un investimento pedonale, l'osservanza delle norme precauzionali scritte fa venir meno la responsabilità colposa solo quando esse siano esaustive delle regole prudenziali realisticamente esigibili rispetto a quella specifica attività o situazione pericolosa. Può invece residuare una colpa generica quando tali norme siano non esaustive delle regole precauzionali adottabili e, perciò, l'agente debba rispettare anche regole cautelari non scritte. È questo il caso delle norme sulla circolazione stradale ove l'adempimento non esaurisce i doveri del conducente. Cass. pen. n. 14776 del 30 ottobre 2013. 

3. Domande e Risposte. 
-    Il reato di omicidio colposo sussiste anche nel caso in cui il soggetto passivo del reato sia una persona gravemente malata o moribonda?
Sì, il reato di omicidio colposo sussiste anche nel caso in cui il soggetto passivo del reato sia una persona gravemente malata o addirittura moribonda, quando risulti che l’azione dell’imputato ne abbia affrettato la morte.

-    Il secondo investitore della vittima è imputabile di omicidio colposo?
Sì. La morte a seguito di un investimento di persona già ridotta in fin di vita da precedente investimento integra l’omicidio colposo a carico del secondo investitore, quando risulti che la morte sia stata accellerata dal secondo investimento. 

-    In materia di attività medica, la rottura di una pinza e il suo scivolamento nell’addome del paziente costituiscono condotta colpevole ai fini dell’art. 589 c.p.?
Sì, in materia di colpa medica la rottura, durante un’operazione chirurgica all’addome, del margine della pinza e il suo scivolamento nell’addome del paziente costituiscono condotta colpevole da parte dei sanitari sotto il profilo dell’omesso conteggio dei ferri dopo la sutura della ferita e della conseguente omessa rimozione del corpo estraneo. 

-    Risponde di omicidio colposo il medico che sbaglia la diagnosi del paziente?
Sì, risponde del delitto di omicidio colposo il medico che, errando nel formulare la diagnosi del paziente, poi deceduto, non abbia adottato un’adeguata terapia e non ne abbia ad esempio quindi disposto il ricovero in ospedale. 

-    È addebitabile l’omicidio colposo al soggetto consapevole di essere affetto da AIDS che abbia contagiato il coniuge intrattenendo rapporti sessuali senza precauzione?

Sì, la condotta del soggetto che, pur consapevole di essere affetto da AIDS abbia contagiato il coniuge intrattenendo rapporti sessuali senza alcuna precauzione e senza informarlo dei rischi cui poteva andare incontro, sino a determinarne la morte, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell’evento e non quello di omicidio volontario (Cfr. Cass. n. 30425 del 14 giugno 2013 – 03 agosto 2013).

-    Risponde di omicidio colposo il produttore di una elettrocoperta per la morte di una bambina rimasta ustionata per eccessivo calore?
In tema di responsabilità per colpa, il produttore di una elettrocoperta risponde della morte di una bambina, rimasta ustionata per eccessivo calore, quando si accerti che il predetto manufatto era privo di dispositivo idoneo a provocare la disattivazione dell’alimentazione elettrica nel caso di eccesso di riscaldamento. Il costruttore infatti ha l’obbligo ben preciso di progettare e costruire tali indumenti in modo che nell’uso abituale vi sia sicurezza, anche nel caso di un eventuale uso negligente da parte dell’acquirente, tenuto conto che un prodotto, destinato alla generalità di utenti, non può essere posto in vendita senza l’adozione di cautele idonee ad evitare rischi di danni per le persone e le cose. (Cfr. Cass. 17 maggio 1988 – 14 febbraio 1989 n. 2274). 

-    Possono concorrere i reati di disastro colposo e di omicidio colposo?
Sì, i reati di disastro colposo e di omicidio colposo possono concorrere. Infatti tra essi vi è non già concorso apparente di norme, bensì concorso formale di reati, perché l’imputato con unica condotta colposa determina due distinti eventi: quello di danno per persone investite e quello di pericolo per la pubblica incolumità. 

CONSULTA ANCHE:

- DIRITTO PENALE. Omicidio colposo per mancato rispetto dell'obbligo di precedenza. Corte di Appello di Roma 16 dicembre 2010 n. 8019.

- DIRITTO DEL LAVORO. Della condotta "imprudente" del lavoratore da cui ne derivi un danno ne risponde anche il datore di lavoro? Cass.Civ. 4 maggio 2012 n. 16890.

- Voce di Glossario: OMICIDIO

- Art. 589 Codice Penale. Omicidio colposo.

 

 

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