Stalking: cos'č cambiato con l'entrata in vigore delle modifiche al codice penale?

La Legge n. 38 del 2009 ha posto un punto fermo nella lotta alla violenza sulle donne.



Da molti definita un importante passo di civiltà, la Legge n. 38 del 2009 ha indubbiamente posto un importante punto fermo nella lotta alla violenza sulle donne.

La norma che per la prima volta persegue il reato impropriamente definito di “Stalking”, è l’art 612 bis c.p. che ha introdotto il reato di “atti persecutori” il quale punisce chi mediante condotte reiterate nel tempo minaccia o molesta in modo da provocare uno stato di ansia o di paura che porti un cambiamento nelle abitudini nella vita quotidiana della vittima.

Particolare riguardo è stato rivolto ai casi in cui le vittime siano un ex coniuge o persona che sia stata legata da un vincolo affettivo, minori, donne in gravidanza e portatori di disabilità, in tali ipotesi è previsto un aumento di pena.

CONSULTA ANCHE:

- DIRITTO PENALE. Il reato di stalking e gli elementi qualificanti. Cass. pen. 21 settembre 2010 n. 34015

- Il reato di stalking: disciplina generale, specifiche tecniche e focus giurisprudenziale.

Cosa deve fare e a chi deve rivolgersi la vittima per attivare la procedura e prevenire reati più gravi?

Il reato di “Stalking” è perseguito a querela della persona offesa, ad eccezione di alcuni casi (se la vittima è minorenne, disabile), pertanto il primo importante passo è la denuncia alle Autorità competenti (Carabinieri, Polizia), un passo che andrebbe compiuto già dopo i primi episodi di minaccia o molestia ma che spesso non si compie per timore di non essere ascoltati o per paura che ciò produca un effetto di maggior accanimento da parte del persecutore. Un fondamentale ruolo in questo senso hanno assunto negli ultimi anni i centri antiviolenza, che garantiscono un’ottima copertura sul territorio e che sostengono le donne e le accompagnano nel loro certamente non semplice percorso di denuncia del molestatore.

Ci si può ritenere soddisfatti delle normative volute dal Parlamento?

Le modifiche adottate al c.p. sono un buon punto di partenza che va a colmare un vuoto legislativo che per troppi anni ha regnato sovrano e che finalmente pone dei paletti ben saldi contro il reato di molestia, avvicinando l’Italia ad altri paesi quali ad es. Regno Unito, Germania, Danimarca, Stati Uniti, Canada che già da tempo hanno affrontato con normative appropriate il problema.

Ma il vero cambiamento non può che essere “culturale” e deve partire con gli insegnanti nelle scuole così come nelle famiglie e nei centri di aggregazione, e solo quando ogni cittadino sarà veramente consapevole della gravità di tale reato e condannerà moralmente ancor prima che giuridicamente il colpevole che si giungerà ad un vero passo verso l’emancipazione.

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