Fallimento e requisiti soggettivi: domande e risposte.

Il debitore può indicare per la prima volta in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi?



A cura dell'Avv. Liliana Rullo

  • L'imprenditore commerciale che supera un solo limiti dimensionale è soggetto al fallimento?

No. Non è soggetto al fallimento e alle altre procedure concorsuali l'imprenditore commerciale che non superi anche uno solo dei limiti dimensionali enunciati all'art. 1, comma 2, l. fall. Cass. 14 ottobre 2014 n. 21676. 

  • Il debitore può indicare per la prima volta in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi?

Nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al d.lg. n. 169 del 2007, che ha modificato l'art. 18 l. fall., ridenominando tale mezzo come "reclamo" in luogo del precedente appello, l'istituto, adeguato alla natura camerale dell'intero procedimento, è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 c.p.c., pur attenendo il reclamo ad un provvedimento decisorio, emesso all'esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contradditori e suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata; ne consegue che il debitore, benché non costituito avanti al tribunale, può indicare anche per la prima volta, in sede di reclamo, i mezzi di prova di cui intende avvalersi, ai fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, l. fall., tenuto conto che, sul punto e come ribadito da Corte cost. 1 luglio 2009 n. 198 - in tema di dichiarazione di fallimento ed onere della prova nel procedimento dichiarativo - permane un ampio potere di indagine officioso in capo allo stesso organo giudicante. Cass., 4 aprile 2012 n. 5420.

Nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al d.lg. n. 169 del 2007, che ha modificato l'art. 18 l. fall., ridenominando tale mezzo come "reclamo" in luogo del precedente "appello", l'istituto, adeguato alla natura camerale dell'intero procedimento, è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema di appello, dagli art. 342 e 345 c.p.c., pur attenendo il reclamo ad un provvedimento decisorio, emesso all'esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata; ne consegue che il debitore, benché non costituito avanti al tribunale, può indicare anche per la prima volta, in sede di reclamo, i mezzi di prova di cui intende avvalersi, ai fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, l. fall., tenuto conto che, sul punto e come ribadito da Corte cost. 1º luglio 2009 n. 198 - in tema di dichiarazione di fallimento ed onere della prova nel procedimento dichiarativo - permane un ampio potere di indagine officioso in capo allo stesso organo giudicante. Cass., 5 novembre 2010 n. 22546

In tema di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento e relativamente ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al d.lg. n. 169 del 2007, che ha modificato l'art. 18 r.d. n. 267 del 1942, ridenominando tale mezzo come "reclamo" in luogo del precedente "appello", l'istituto, adeguato alla natura camerale dell'intero procedimento, è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema di appello, dagli art. 342 e 345 c.p.c., pur attenendo il reclamo ad un provvedimento decisorio, emesso all'esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata. Ne consegue che il debitore, benché non costituito avanti al tribunale, può indicare anche per la prima volta, in sede di reclamo, i mezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2 r.d. n. 267 del 1942. Cass., 22 aprile 2015, n. 8226

 Nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, l'istituto è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema di appello, dagli art. 342 e 345 c.p.c., pur attenendo il reclamo ad un provvedimento decisorio, emesso all'esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata; pertanto, il debitore, benché non costituito avanti al tribunale, può indicare anche per la prima volta, in sede di reclamo, i mezzi di prova di cui intende avvalersi, ai fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art.1, comma 2, l. fall. Corte Appello L'Aquila, 21 settembre 2011 n. 905

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