Sovraindebitamento: domande e risposte.

A chi è rivolta la procedura? Quali sono le procedure attivabili?



A cura dell'Avv. Augusto Careni.

  • A chi è rivolta la procedura?

 -Imprenditori non soggetti a procedure fallimentari, ivi comprese società di capitali o di persone;

Imprenditori che hanno cessato l’attività ed hanno proceduto alla cancellazione dal registro delle imprese che non possono essere dichiarati falliti decorso un anno da tale cancellazione;

imprenditori commerciali sotto soglia, ovvero imprenditori al di sotto dei seguenti parametri di riferimento [attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore ad € 300.000; ricavi lordi complessivi annui non superiore ad € 200.000; debiti di ammontare non superiore ad € 500.000 compresi i debiti non scaduti e quelli non definitivamente accertati con efficacia di giudicato];

imprenditori commerciali sopra soglia ma con debiti inferiori ad € 30.000;

-Professionisti, lavoratori autonomi, artisti e agenti di commercio;

-Imprenditori agricoli;

- Fondazioni e associazioni;

- tutti i consumatori (privati, famiglie, ecc…).

  • Quali sono le procedure attivabili?

Le procedure attivabili sono tre:

1) Piano del consumatore;

2) Accordo con i creditori;

3) Liquidazione del beni.

  • 1) Piano del consumatore.

Il piano del consumatore è un rimedio che non richiede il consenso dei creditori perché diventi operativo, essendo necessario soltanto che il Tribunale omologhi il piano presentato dal consumatore, il quale presenta al Tribunale una proposta basata sul proprio patrimonio e sui redditi di cui dispone, idonei a soddisfare in forma percentuale e definitiva, ovvero dilazionata i propri creditori, così da estinguere le obbligazioni a proprio carico.

Il Tribunale si limiterà a valutare la sussistenza di presupposti oggettivi e soggettivi e, in caso positivo, provvederà ad omologare il piano alla cui esecuzione i creditori non potranno opporsi. Il pagamento dei debiti in forma percentuale e/o dilazionata potrà avvenire anche mediante cessione di crediti futuri purchè già determinati, come ad esempio pensioni, salari, ecc…

  • 2) L’accordo con i creditori.

A differenza del piano del consumatore l’accordo con i creditori che, si ricorda, è accessibile anche al debitore-imprenditore, richiede perché possa ottenere l’omologa da parte del Tribunale il consenso dei creditori che rappresentino almeno il 60% del totale dei crediti. Anche qui è possibile ottenere l’esdebitazione totale proponendo il pagamento in percentuale dei debiti, restando esclusi dalla negoziazione i crediti impignorabili e quelli fiscali di competenza dell’UE (IVA e ritenuta d’acconto).

  • 3) Liquidazione dei beni.

La terza procedura per liberarsi dai debiti contratti è quella destinata a liquidare il patrimonio del consumatore-debitore, il quale mette a disposizione dei creditori tutti i suoi beni, mobili e immobili, che verranno venduti destinando la liquidità ottenuta al pagamento, solitamente parziale dei debiti contratti.

Valgono anche qui le limitazioni riguardanti i crediti impignorabili e fiscali come predetto, che non possono essere ridotti e devono essere interamente estinti.

La liquidazione del patrimonio non richiede necessariamente i coinvolgimenti di tutti i beni del consumatore-debitore, in quanto lo stesso può destinare anche solo una parte del proprio patrimonio all’esdebitazione, ma in questo caso deve estinguere totalmente i debiti con il ricavato non potendo ricorrere ad una estinzione in forma percentuale.

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