Permesso di soggiorno e ricongiungimento familiare.
L'eventuale diniego del permesso di soggiorno o del suo rinnovo deve essere sempre preceduto da una valutazione discrezionale. Cons. St. n. 5220 del 23 ottobre 2014.
Nei confronti dell'extracomunitario, che abbia provveduto al ricongiungimento familiare o sia familiare ricongiunto, l'eventuale diniego del permesso di soggiorno o del suo rinnovo non discende automaticamente dalla presenza di una causa ostativa, quale le condanne penali, ma deve essere sempre preceduto da una valutazione discrezionale che tenga conto dell'interesse dello straniero e della sua famiglia alla conservazione dell'unità familiare, mettendo tale interesse in comparazione con quello della comunità nazionale ad allontanare un soggetto socialmente pericoloso; tale disciplina di maggior favore per lo straniero, benché riferita dalla lettera della norma in materia (art. 5 comma 5, t.u. 25 luglio 1998 n. 98) a quello che abbia usufruito di una procedura di ricongiungimento familiare, deve essere applicata, per necessità logico-giuridica, in tutti i casi in cui vi sia un nucleo familiare la cui composizione corrisponda a quella che, ove necessario, darebbe titolo ad una procedura di ricongiungimento, non rilevando in contrario che tale procedura in effetti non vi sia stata, essendosi il nucleo familiare costituito o ricostituito senza aver dovuto ricorrervi.
Consiglio di Stato n. 5220 del 23 ottobre 2014.
CONSULTA ANCHE:
- CARTA ACQUISTI. Estensione ai cittadini comunitari e stranieri. G.U. n. 82 del 08 aprile 2014.
- Legge 30 luglio 2002, n. 189. Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.
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