Quando scatta l'obbligo per i commissari di astenersi dalle commissioni di concorso?

Il rapporto di colleganza è sufficiente a configurare un vizio della composizione della commissione stessa? Cons. St. 20 gennaio 2016 n. 192.



Il Consiglio di Stato, con sentenza del 20 gennaio 2016 n. 192, si è pronunciato sull'obbligo di astensione dei componenti delle commissioni esaminatrici in caso di rapporto di colleganza evidenziando il principio che il rapporto di colleganza non può essere sufficiente a configurare un vero e proprio sodalizio professionale o teso a determinare una comunanza di interessi economici o di vita di tale intensità da rendere necessaria l'astensione dalla partecipazione alla commissione di concorso, ai sensi dell'art. 51 c.p.c.

  • Ma tale obbligo può essere desunto dall'art. 6 bis della legge 241 del 1990?

Il Consiglio di Stato chiarisce che l'obbligo di astensione non può essere desunto con riferimento all'art. 6 bis della legge 241/90 secondo cui il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici devono astenersi dall'adozione di atti o provvedimenti nei casi di conflitto di interessi, anche potenziali.

  • Quindi...in quali casi i componenti di una commissione esaminatrice hanno l'obbligo di astenersi?

I componenti di una commissione esaminatrice hanno l'obbligo di astenersi solo se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall'art. 51 c.p.c., in quanto le cause di incompatibilità previste dalla stessa disposizione possano essere oggetto di estensione analogica.

IL CASO

Tizio, che aveva superato la prova scritta di un concorso bandita dalla Asl di P. e che non aveva superato la prova orale, era stato escluso dalla graduatoria di merito e provvedeva ad impugnare dinnanzi al TAR competente la graduatoria di merito e il provvedimento finale di approvazione della medesima.

La decisione del TAR

Il TAR avvoglieva il ricorso ritenendo che gli orali del concorso non si erano svolti nel pieno rispetto della regola secondo la quale le prove oriali devono svolgersi in sala aperta al pubblico.

La sentenza del TAR era stata poi confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1622 del 7 aprile 2014.

L'Ausl di P., prendendo atto della decisione del giudice amministrativo, ha revocato l'assunzione dei concorrenti che nelle more dei due gradi di giudizio avevano ricoperto i posti disponibili e con successiva delibera ha disposto la rinnovazione della prova orale della procedura concorsuale con la nomina di una nuova Commissione esaminatrice.

Tizio veniva nuovamente escluso dall graduatoria di merito del concorso e quindi impugnava dinnanzi al TAR competente anche gli esiti della rinnovata procedura sostenendone l'illegittimità.

Il TAR respingeva il ricorso ritenendo infondati i motivi sollevaticon riferimento alla Commissione esaminatrice.

Il ricorrente proponeva ricorso al Consiglio di Stato sostenendo che il Presidente della Commissione doveva ritenersi incompatibile all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'art. 51 c.p.c., a causa del legame che aveva con alcuni dei partecipanti al concorso, con lesione del principio secondo il quale in una procedura concorsuale deve essere garantita l'imparzialità della Commissione giudizatrice.

La decisione del Consiglio di Stato

IL Consiglio di Stato respinge l'appello, evidenziando che nelle procedure concorsuali i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l'obbligo di astenersi solo se ricorre una delle condizioni tassativamente indicate dall'art. 51 c.p.c. ai sensi del quale:

 "Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore. Il ricorrente insisteva nel ritenere che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici devono astenersi dall'adozione di atti o provvedimenti nei casi di conflitto di interessi, anche potenziali."

Il Consiglio di Stato, sulla scia della decisione presa dal TAR competente, ha escluso che la figura del datore di lavoro, cui fa riferimento l'art. 51 comma 5 c.p.c. possa identificarsi con uno dei dirigenti dell'Ausl in quanto è il direttore generale che ha i poteri di gestione e di rappresentana dell'azienda sanitaria e a tale figura la giurisprudenza riconnette il ruolo del datore di lavoro.

LA MASSIMA

Il rapporto di colleganza non è sufficiente a configurare un vizio della composizione della commissione stessa, non potendo le cause di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c. essere oggetto di estensione analogica in assenza di ulteriori e specifici indicatori che tendano a dare prova di un vero e proprio sodalizio professionale. Cons. St. 20 gennaio 2016 n. 192. 

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