Responsabilitą per danno da ritardo della P.A.

Ai fini della configurabilitą della responsabilitą aquiliana ex art. 2043, c.c. della Pubblica amministrazione per danno da ritardo devono ricorrere i presupposti del comportamento colposo, del danno ingiusto e del nesso di conseguenzialitą



Ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana ex art. 2043, c.c. della Pubblica amministrazione per danno da ritardo devono ricorrere i presupposti del comportamento colposo, del danno ingiusto e del nesso di conseguenzialità; quanto all'imputazione della colpa alla Pubblica amministrazione, essa non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo dell'illegittimità dell'atto amministrativo, essendo tenuto il giudice, malgrado l'intervenuto annullamento dell'atto, a svolgere una più penetrante indagine estesa alla valutazione della colpa non del funzionario agente, ma della Pubblica amministrazione come apparato, configurabile soltanto nel caso in cui l'adozione dell'atto illegittimo sia avvenuto in violazione delle regole d'imparzialità, correttezza e buona amministrazione. (Consiglio di Stato n. 4508 del 28 settembre 2015).

DOMANDE E RISPOSTE

  • Nella responsabilità della Pubblica Amministrazione la resposabilità è in re ipsa?

No, la responsabilità aquiliana dell'Amministrazione ex art. 2043 c.c. e, di conseguenza, la risarcibilità del danno derivante dalla lesione di un interesse legittimo richiede la dimostrazione della responsabilità dell'Amministrazione, vale a dire la riferibilità del danno ad una condotta colposa o dolosa dell'Amministrazione,  non essendo invocabile il principio secondo cui la colpa sarebbe in re ipsa quando l'Amministrazione adotti un provvedimento illegittimo.

  • Si può avere responsabiloità della P.A. a seguito di condotta omissiva?

?Sì, la responsabilità della Pubblica Amministrazione per il risarcimento dei danni causati da una condotta omissiva sussiste non soltanto nel caso in cui questa si concretizzi nella violazione di una specifica norma, istitutiva dell'obbligo inadempiuto, ma anche quando detta condotta ponga come violazione del principio generale di prudenza e diligenza di cui è espressione l'art. 2043 c.c. (cd. obbligo di neminem laedere). 

  • Il danno da illecito provvedimentale rientra nello schema di cui all'art 2043 c.c.?

La qualificazione del danno da illecito provvedimentale rientra nello schema della responsabilità extracontrattuale disciplinata ai sensi dell'art. 2043 c.c.

  • In quali casi può essere risarcito il c.d. danno da ritardo?

Il danno da ritardo può essere risarcito in presenza di presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale) e di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante). L'azione di risarcimento del danno da ritardo per l'adozione del provvedimento da parte della P.A. inquadrandosi nella sua natura extracontrattuale richiede la prova della quantificazione dello stesso con riferimento sia al danno emergente che al lucro cesssante. 

  • Il danneggiato cosa deve dimostrare?

?La domanda di risarcimento del danno da ritardo azionata ai sensi dell'art. 2043 c.c. può essere accolta dal gudice solo se l'istante dimostra che il provvedimento favorevole avrebbe potuto e dovuto essergli rilasciato già ad origine e che sussistono tutti i requisiti costitutivi dell'illecito aquiliano (Cfr. TAR Bari 19 luglio 2013 n. 1148). 

Una volta accertata l'illegittimità dell'azione della P.A., è a questa che spetta provare l'assenza di colpa, attraverso la deduzione di circostanze integranti gli estremi del c.d. errore scusabile, ovvero l'inesigibilità di una condotta alternativa lecita.

  • Il danno da ritardo può essere presunto?

?No, il danno da ritardo ha natura aquiliana e deve pertanto essere provato rigorosamente in tutti i suoi elementi.  

  • Il danno da ritardo si può applicare anche aqlla ritardata costituzione del rapporto di pubblico impiego?

Nella ritardata costituzionen del rapporto di pubblico impiego senza retrodazione della decorrenza, neppure giuridica, l'indagine che il G.A. è chiamato ad effettuare non ha ad oggetto un illecito di natura contrattuale ma extracontrattuale dell'amministrazione datrice di lavoro perchè trattasi di ipotesi collegata al rapporto di lavoro con nesso di mera occasionalità e derivante, più in radice, dalla asserita violazione dei doveri che la P.A. ha nei confronti della generalità dei cittadiniin virtù della clausola generale del neminem laedere ex art. 2043 c.c.

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