Sì al danno risarcibile purchè non sia "meramente probabile"...

Il danno per essere risarcibile deve essere certo e non meramente probabile...comunque deve esservi una rilevante probabilità del risultato utile.



Due interessanti pronunce del Consiglio di Stato, entrambe del 6 aprile 2016, ci confermano che il danno risarcibile ex art. 2043 c.c. deve essere certo e non meramente probabile.

Anche se non sia meramente probabile - continua il Consiglio di Stato - deve comunque esservi una rilevante probabilità del risultato utile.

E' la rilevante probabilità del risultato utile che distingue la chance risarcibile dalla mera e astratta possibilità del risultato utile, che costituisce aspettativa di fatto e come tale irrisarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. (Cons. St. 6 aprile 2016 n. 1375). 

Ed ancora...

Nella responsabilità della Pubblica Amministrazione il risarcimento del danno subito non può derivare in modo automatico dall'annullamento di un atto illegittimo da essa adottato.

Il Consiglio di Stato puntualizza infatti, con sentenza n. 1356 del 6 aprile 2016, che anche se si rinvia alle presunzioni semplici ex artt. 2727 e 2729 c.c., l'illegittimità del provvedimento annullato è solo uno degli indici presuntivi della colpa della P.A., non la dimostrazione piena.

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