Si può fare l'appello per mezzo PEC nel processo amministrativo?

Non è operante la notifica dell'appello nel processo amministrativo, essendo la stessa esclusa in case al disposto dell'art. 16 quater comma 3 bis del D.L. n. 179/2012 convertito dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221.



 Il Consiglio di Stato con sentenza del 20 gennaio 2016 n. 189 si è pronunciato sulla notificazione dell'appello per mezzo PEC nel processo amministrativo.

In verità le regole tecniche sulla notificazione per mezzo PEC nel processo amministrativo non ancora sono state sugellate da un completa regolamentazione.

Secondo tale assunto infatti il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello irricevibile.

Il Collegio non ha infatti ritenuto operante la notifica dell'appello nel processo amministrativo essendo esclusa, in base al disposto di cui all'art. 16 quater comma 3 bis del D.L. n. 179/2012 come converito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, l'applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l'operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 16 quater predetto.

Manca - afferma il Consiglio di Stato - un apposito Regolamento che, analogamente al D.M. 3 aprile 2013 n. 48 concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, detti le relative regole tecniche anche pe il processo amministrativo e che non può che individuarsi nel D.P.C.M. previsto dall'art. 13 dell'All. 2 al c.p.a allo stato non ancora intervenuto.

Solo all'esito dell'adozione del regolamento l'intero processo amministrativo digitale avrà una completa regolamentazione e la notifica del ricorso a mezzo PEC potrà avere effettiva operatività ed abbandonare l'inequivocabile ed ineludibile carattere di specialità oggi affermato dall'art. 52 comma 2 c.p.a. che prevede per il suo utilizzo, facendo espresso riferimento all'art. 151 c.p.c. una specifica autorizzazione presidenziale.

E' vero che vi è una tendenza del processo amministrativo a trasformarsi in telematico ma tale "tendenza" rappresenta per il Consiglio di Stato un mero orientamento che deve tradursi necessariamente in un concreto strumento regolamentare: in assenza di tale strumento regolamentare il Giudice Amministrativo non può certo sostituirsi al legislatore statuendo l'ordinaria applicabilità di una forma di notifica allo stato ancora non tipizzata.

Precedentemente si era pronunciato il TAR Roma del 10 novembre 2015 n. 12656 evidenziando che nel processo amministrativo, è consentito al ricorrente redigere, ai sensi dell'art. 136 comma 2 bis, c.p.a., il ricorso introduttivo nelle forme del documento informatico sottoscritto con firma digitale; notificarlo telematicamente, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 3 ter, l. 21 gennaio 1994 n. 53; costituirsi depositando, ai sensi dell'art. 9 commi 1 bis e 1 ter della l. 21 gennaio 1994 n. 53, copia analogica del messaggio di posta elettronica certificata mediante la quale ha provveduto alla notifica del ricorso, dell'atto stesso e degli altri allegati, delle ricevute di accettazione e avvenuta consegna, con attestazione, da parte del difensore, della conformità delle copie depositate ai documenti informatici da cui sono tratte. A tali condizioni, il rapporto processuale deve intendersi correttamente instaurato e la costituzione del ricorrente è da considerarsi valida. (TAR Roma 10 novembre 2015 n. 12656). 

Ancora prima, il TAR Roma, con sentenza del 4 giugno 2015 n. 7829 si è pronunciato sancendo che nel processo amministrativo non può ritenersi ancora operante la facoltà, per gli avvocati, di notificare il ricorso introduttivo del giudizio a mezzo PEC :

Infatti, se è vero che, ai sensi dell'art. 1, l. n. 53 del 1994, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata, è anche vero che l'art. 3 bis comma 2, l. n. 53 del 1994 — inserito dall'art. 16 quater comma 1, d.l. 179 del 2012 — stabilisce modalità della notificazione a mezzo pec dell'atto introduttivo valide soltanto nel processo civile e nel processo penale. Con specifico riferimento al processo amministrativo, trova invece applicazione la disposizione dell'art. 16 quater, comma 3 bis, d.l. n. 179 del 2012, secondo la quale « le disposizioni dei commi 2 e 3 relative al processo telematico non si applicano alla giustizia amministrativa ». Ne consegue che, in assenza dell'autorizzazione presidenziale di cui all'art. 52 comma 2, c.p.a. — la notifica del ricorso deve ritenersi nulla ai sensi dell'art. 11, l. n. 53 del 1994, con l'ulteriore conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di nitrifica, perché, in assenza di costituzione dell'Amministrazione intimata, la nullità non può ritenersi sanata ai sensi dell'art. 44 comma 2, c.p.a. (TAR Roma 4 giugno 2015 n. 7829).

  • Può infine essere sanata la notifica fatta per mezzo PEC?

?Il Consiglio di Stato conclude che l'incalidità della notifica non pulò essere sanata neppure a seguito della successiva costituzione in giudizio del soggetto destinatario della stessa, in quanto si tratta di ipotesi di inesistenza della notifica  in alcun modo sanabile.

Tuttavia si evidenzia che se si qualificasse come ipotesi di nullità e non di insesistenza comunque la costituzione dell'intimato è sì idonea a sanare la nullità ma a differenza che nel processo civile, con efficacia ex nunc, ossia con salvezza delle eventuali decadenze già maturate in danno del notificante prima della costituzione in giudizio del destinatario della notifica, ivi compresa la scadenza del termine di impugnazione.

LA MASSIMA

La notificazione per mezzo di posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 non è utilizzabile nel processo amministrativo, essendo esclusa, in base al disposto di cui all'art. 16-quater, comma 3-bis, del D.L. n. 179 del 2012 come convertito dalla legge n. 221 del 2012, l'applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l'operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione in oggetto. Cons. St. 20 gennaio 2016 n. 189

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